Truffa del falso operatore bancario e bonifico allo sportello (ABF Collegio di Bologna n. 597 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei bonifici disposti personalmente dal cliente presso lo sportello, con ordine impartito a un addetto dell’intermediario, non trova applicazione la disciplina dell’autenticazione forte del cliente (SCA) prevista dal d.lgs. n. 11/2010, poiché il pagamento non è disposto direttamente dal pagatore. Il regime di responsabilità è quindi quello di diritto comune e, in particolare, l’art. 1218 c.c.: l’intermediario risponde solo se non dimostra di aver verificato la provenienza dell’ordine con la diligenza professionale qualificata dell’art. 1176, secondo comma, c.c.. Ove tale verifica risulti eseguita, la pretesa risarcitoria del cliente vittima di truffa può essere respinta in presenza di una sua grave negligenza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto presso l’intermediario, riferisce di essere stato contattato, tramite SMS apparentemente provenienti dalla banca e telefonate di sedicenti operatori e di un finto ispettore di Polizia, con l’invito a eseguire un bonifico per mettere al sicuro il proprio denaro. Recatosi in filiale, disponeva un bonifico istantaneo di € 12.107,13, oltre € 15,10 di commissioni, sottoscrivendo la distinta di richiesta. Esperito infruttuosamente il reclamo, chiedeva all’Arbitro la condanna dell’intermediario al rimborso dell’importo e delle spese.
L’intermediario resisteva sostenendo che il bonifico era stato eseguito allo sportello su ordine sottoscritto dal cliente, che questi non aveva mai contattato il numero verde, che aveva effettuato vari accessi in APP nella stessa giornata e che la banca aveva tentato il recall, con esito negativo, su richiesta del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica l’operazione come pagamento ordinato dal cliente ma avviato dal PSP. Richiamando l’orientamento dei Collegi ABF in materia di ordini impartiti tramite addetto dell’intermediario, esclude l’applicabilità della disciplina sulla SCA e, più in generale, del d.lgs. n. 11/2010. La responsabilità va quindi valutata secondo il diritto comune.
Applicando l’art. 1218 c.c. e l’art. 1176, secondo comma, c.c., il Collegio afferma che l’intermediario deve provare di aver verificato la provenienza dell’ordine dal pagatore. Nel caso concreto la distinta di richiesta sottoscritta dal cliente e depositata dall’intermediario dimostra che tale verifica è stata espletata: nulla può quindi imputarsi alla banca su questo profilo.
Il Collegio esamina poi il comportamento del ricorrente. Gli SMS “civetta” presentano evidenti errori grammaticali, il link non è riferibile all’intermediario, il numero del sedicente ispettore è un’utenza privata estranea sia alla banca sia alla Questura e le informazioni ricevute sono contraddittorie (bloccare un bonifico in uscita e, al contempo, eseguirne uno per mettere in sicurezza il conto). Tali circostanze, aggravate dal mancato contatto del numero verde e dai molteplici accessi in APP dai quali il cliente avrebbe potuto constatare l’assenza di pagamenti in uscita, integrano profili di grave negligenza.
Quanto all’omessa segnalazione da parte dell’addetto di cassa, il Collegio rileva che non vi è prova che il ricorrente abbia palesato all’operatore le ragioni del bonifico e il contesto della truffa; l’intermediario, inoltre, documenta di aver informato la clientela sui rischi delle truffe telefoniche e sull’irrevocabilità dei bonifici istantanei. Il recall, infine, è stato attivato solo su richiesta del cliente e non autonomamente.
Valutato il comportamento gravemente colposo del ricorrente e, per contro, quello diligente dell’intermediario, il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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