Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1237 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva ed è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato. Egli non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata; l’eventuale sindacato integrativo integra un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., perché esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Il contenuto del giudicato si individua integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice. L’ottemperanza è corretta quando l’amministrazione esegua il precetto nei limiti in cui esso è stato effettivamente formato.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e riconosciuto vittima del dovere e della criminalità organizzata, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi una sentenza che accertava il suo diritto ai benefici della legge n. 206/2004, come modificata dall’art. 34 d.l. n. 159/2007 e dalla legge n. 222/2007, e condannava l’amministrazione all’integrazione dei benefici già corrisposti. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero dell’Interno, era passata in giudicato.
Il Ministero aveva poi adottato un decreto con cui riconosceva la speciale elargizione, comprensiva di rivalutazione ISTAT, quale integrazione degli importi già attribuiti. Il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia di quel decreto, assumendolo in violazione o elusione del giudicato, e per ottenere l’estensione di ulteriori benefici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali: la pretesa rientra nell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il ricorso è stato ritenuto rituale, essendo stato notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati del rito, e sussistono i presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, avendo il titolo esecutivo ricevuto notifica all’amministrazione con l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. un., n. 5654 del 2025: nel giudizio di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento, il giudice amministrativo non può modificare il precetto, e l’eventuale integrazione costituisce eccesso di potere giurisdizionale. Il limite invalicabile del sindacato è dunque il contenuto effettivo del giudicato.
Il Collegio ha quindi esaminato il titolo giudiziale. La motivazione della sentenza del giudice del lavoro richiamava la giurisprudenza di legittimità sull’intento perequativo del legislatore, che non conduce a una piena equiparazione degli status: solo ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima (Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Il giudicante aveva accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, condannando all’integrazione dei benefici già corrisposti.
Da qui la conclusione: il giudicato ha equiparato i benefici già riconosciuti per legge sotto il profilo del quantum, ma non ha esteso ulteriori benefici non previsti dal legislatore. Il dispositivo è chiarissimo nel limitare la condanna all’integrazione dei benefici già corrisposti. Il Collegio ha ricordato che il contenuto della sentenza va individuato integrando dispositivo e motivazione, secondo l’effettiva volontà del giudice (Cass. civ., sez. VI, n. 24600 del 2017).
Su queste basi, il decreto ministeriale è stato ritenuto correttamente ottemperante, avendo riconosciuto la speciale elargizione comprensiva di rivalutazione ISTAT quale integrazione degli importi già attribuiti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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