Offerta economica e chiarimenti: conferma del valore nominale senza modifica postuma (TAR Sicilia n. 3833 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiarimenti ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non integra una modifica dell’offerta economica quando l’operatore si limiti a confermare il valore nominale della propria proposta e a esplicitare l’inconferenza del dato percentuale ivi indicato. Il chiarimento reso in sede di soccorso istruttorio non può tradursi in una variazione ex post del contenuto dell’offerta. La censura che contesti la mancata predeterminazione dei criteri di verifica dell’anomalia è inammissibile ove non superi la c.d. prova di resistenza. I requisiti di esecuzione, e non di partecipazione, non comportano l’esclusione dalla gara ma incidono al più sulla stipula del contratto. Il giudizio della commissione in ordine ai punteggi tecnici è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

L’Azienda Ospedaliera Policlinico di Messina aggiudica con deliberazione n. 1050 del 13 giugno 2024 la procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporti sanitari. La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione chiedendo l’annullamento, l’inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno.

La ricorrente lamenta la modifica postuma dell’offerta economica dell’aggiudicataria, l’errata applicazione del metodo di calcolo del punteggio, la mancata ostensione degli atti di gara e l’assenza di criteri per il giudizio di anomalia. Con due successivi atti di motivi aggiunti contesta poi l’offerta tecnica e i verbali delle sedute riservate, il CCNL applicato e il subappalto. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 295/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’accesso agli atti. La ricorrente non ha mai proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., limitandosi a una richiesta istruttoria. Il diritto di accesso va tutelato con il rimedio speciale e nei termini perentori previsti; il giudice ritiene la controversia matura per la decisione di merito.

Sul primo motivo, il TAR esclude che la richiesta di chiarimenti abbia modificato l’offerta. A fronte della discrasia tra valore nominale e ribasso percentuale, l’aggiudicataria ha confermato il prezzo di euro 8.460.000,00 e chiarito che il 6% era riferito all’intero importo posto a gara e non alla sola porzione ribassabile. Nessuna variazione ex post è ravvisabile, né alcuna indebita inclusione dei costi della manodopera.

Quanto al metodo di calcolo, non emerge alcun errore applicativo. In ogni caso la doglianza è inammissibile per carenza di interesse: la migliore offerta cui attribuire il massimo punteggio sarebbe quella dell’aggiudicataria, con ribasso del 18%, mentre alla ricorrente spetterebbero zero punti. Il motivo sulla mancata ostensione è manifestamente infondato, potendo al più configurare una lesione del diritto di accesso. La censura sui criteri di anomalia è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato il concreto impatto dei vizi sul bene della vita.

Il primo atto di motivi aggiunti è infondato. Il mezzo elettrico risulta effettivamente offerto; la presenza dell’infermiere e le ambulanze ulteriori costituiscono requisiti di esecuzione che non determinano l’esclusione. Le risposte ai chiarimenti non possono integrare la lex specialis e resta in capo all’operatore la responsabilità di garantire la prestazione.

Sul secondo atto di motivi aggiunti, la censura sul CCNL è in parte irricevibile, essendo la dichiarazione di equivalenza evincibile dall’aggiudicazione, e in parte infondata, attenendo il mutamento al piano esecutivo. Il subappalto è facoltativo e non incide sui requisiti di partecipazione. I punteggi tecnici rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, non sindacabile nel merito. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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