Autorizzazione sanitaria per branca: la terapia va autorizzata in concreto (Cons. Stato n. 213 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale in una determinata branca non abilita di per sé allo svolgimento di qualsivoglia terapia riconducibile alla branca stessa. Le disposizioni che individuano le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione, come l’art. 4, comma 2, l.r. n. 4/2003 e l’art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992, non definiscono il contenuto delle attività autorizzate. In assenza di un parametro astratto risolutivo, il giudice verifica in concreto le attività richieste e assentite, attribuendo rilievo decisivo all’istanza di ampliamento. L’esecuzione di una pratica terapeutica non ricompresa nell’autorizzazione integra esercizio non consentito, tanto più se implica l’uso di un macchinario soggetto a vigilanza ministeriale.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione sanitaria per attività specialistica ambulatoriale oncologica impugnava la diffida della Regione Lazio a cessare la pratica della ipertermia capacitiva a radiofrequenza. La Regione riteneva che l’autorizzazione posseduta fosse limitata alle visite e consulenze oncologiche, finalizzate alla valutazione di eventuali indicazioni per l’effettuazione di terapia presso strutture debitamente autorizzate, e non estesa alla somministrazione delle terapie.
La diffida veniva confermata con successiva nota regionale. L’Asl irrogava poi la sanzione prevista dalla normativa regionale e disponeva l’interdizione del macchinario impiegato. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di gravame sosteneva che l’autorizzazione all’esercizio di attività ambulatoriale in una branca consentisse di svolgere ogni tipologia di terapia rientrante nella branca stessa, salvo il limite esterno della complessità e del rischio per il paziente. La società dava per acquisita la portata generale dell’autorizzazione e riteneva non definitorio il nomenclatore tariffario.
Il Consiglio di Stato non condivide l’impostazione. Anche prescindendo dalle classificazioni del nomenclatore, alle disposizioni richiamate dall’appellante non può attribuirsi portata definitoria: esse individuano in via esclusiva le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione, senza dettagliare i contenuti delle relative attività.
In assenza di un parametro astratto risolutivo, il giudice di prime cure aveva correttamente verificato in concreto le attività autorizzate. Rilievo decisivo assume l’istanza di ampliamento presentata nel 2018, con la quale la società aveva espressamente riferito l’estensione alla branca oncologica alle visite e consulenze, con studio di eventuali indirizzi di terapia, senza menzionare la concreta esecuzione delle terapie.
La Corte aggiunge che la pratica implica l’uso di un macchinario la cui installazione soggiace alla vigilanza del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 46/1997. Accogliere la tesi dell’appellante vanificherebbe tale ruolo di vigilanza.
Infine, il carattere generale dell’autorizzazione non è provato dal richiamo alla nota regionale del 28.11.2018, secondo cui la Regione autorizza linee di attività e non singole prestazioni: ciò non dimostra che nella linea oncologica si sia inteso far rientrare anche l’esecuzione delle terapie. L’appello è quindi respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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