Danno da ritardo e mancata impugnazione del silenzio: escluso il risarcimento (Cons. Stato n. 210 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, l’art. 30, comma 3, c.p.a. esclude il ristoro dei pregiudizi che l’interessato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. La norma è ricognitiva dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. e opera sul piano della causalità giuridica, non della preclusione in rito. L’omessa impugnazione del silenzio-inadempimento e del provvedimento lesivo costituisce fatto valutabile nel merito, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà. Ne consegue che il danno da ritardo dell’amministrazione è risarcibile solo se sia stato previamente accertato il silenzio della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Una cooperativa sociale gestiva un centro diurno autorizzato all’esercizio e, nel settembre 2015, ha presentato istanza di accreditamento per operare in regime di convenzione con la Regione. L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta. A distanza di quattro anni ha adottato una nuova disciplina del sistema integrato dei servizi sociali, con la quale la cooperativa è decaduta dalla possibilità di accedere all’accreditamento.

La cooperativa ha quindi chiesto al TAR Calabria la condanna della Regione al risarcimento dei danni da mancato accreditamento, quantificati in oltre 486.000 euro. Il TAR ha respinto il ricorso per insussistenza del nesso causale, non avendo la società impugnato né il silenzio sull’istanza né la delibera regionale che aveva sospeso il rilascio degli accreditamenti. Propone appello la cooperativa; si costituisce la Regione, riproponendo le eccezioni assorbite.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari. Il percorso argomentativo muove dall’art. 30, comma 3, c.p.a., letto in collegamento con l’art. 1227, comma 2, cod. civ.: il giudice deve valutare il comportamento complessivo delle parti ed escludere il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

La Corte qualifica la regola come ricognitiva di principi già desumibili in via interpretativa dal codice civile e richiama l’Adunanza Plenaria n. 3/2011, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 3767 del 2019 e Sez. IV n. 18 del 2019. L’omessa attivazione dei rimedi non opera come preclusione in rito, ma come fatto da valutare nel merito, sul piano della sussistenza e consistenza del pregiudizio. Viene richiamata anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 3696 del 2017, secondo cui il ristoro del danno da ritardo presuppone l’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento.

Applicando tali coordinate, la cooperativa avrebbe dovuto agire avverso il silenzio serbato dalla Regione sulla propria istanza, eventualmente chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Un simile rimedio avrebbe con ogni probabilità escluso in radice la produzione del danno. I provvedimenti soprassessori e i contenziosi di altri operatori non assumono efficacia esimente: hanno solo protratto l’incertezza sull’esito del procedimento, rendendo anzi più necessaria l’attivazione degli strumenti di tutela.

La mancata attivazione del rimedio avverso il silenzio elide il nesso di causalità giuridica tra condotta omissiva ed evento dannoso. Analoga considerazione vale per la mancata impugnazione della delibera regionale che aveva sospeso il rilascio degli accreditamenti, già in vigore al momento dell’istanza e idonea a produrre effetti lesivi. L’appello è dunque respinto, con condanna alle spese liquidate in 3.500 euro. Il Collegio esclude la condanna ex art. 26 c.p.a., difettando la prova della colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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