Cessazione materia contendere e nullità osta alla patente dopo triennio (TAR Puglia n. 1465 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attività amministrativa che soddisfi in modo pieno e irretrattabile la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcuna utilità a una pronuncia di merito. La verifica dell’integrale satisfattività dell’interesse azionato costituisce il presupposto decisivo della declaratoria. Il rilascio del nulla osta prefettizio al conseguimento di una nuova patente di guida integra, nella specie, un’attività amministrativa pienamente satisfattiva. La compensazione integrale delle spese di lite è disposta in ragione della comune richiesta delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 11 ottobre 2024 istanza alla Prefettura di Brindisi per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, in precedenza revocata con decreto prefettizio a seguito di misure di prevenzione e di condanne per reati in materia di stupefacenti. Con nota dell’11 novembre 2024 la Prefettura ha riscontrato in senso sostanzialmente negativo, significando che l’istanza doveva essere inoltrata ai competenti Uffici della Motorizzazione Civile.
Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 120 del Codice della Strada e del Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2011. Con ordinanza cautelare del 19 dicembre 2024 la Sezione ha accolto l’istanza, richiamando l’insegnamento secondo cui, decorso il termine triennale di cui all’art. 120, comma 3, d.lgs. n. 285/1992, sussiste il potere discrezionale del Prefetto sull’istanza di rilascio del nulla osta, pur in mancanza della riabilitazione penale.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale che in data 21 luglio 2025 era sopravvenuto il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura di Brindisi. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; la difesa erariale ha aderito.
Il Collegio osserva che, con il rilascio del nulla osta, l’amministrazione ha provveduto in senso pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata, non contestata dall’Avvocatura erariale. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta quando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità a una pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ravvisandone i presupposti di legge anche in ragione della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti. È disposto l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti della parte interessata.
Nota della Redazione
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