La vetrata mobile che chiude la pergotenda crea nuova volumetria (Cons. Stato n. 1526 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere abusivo di un’opera edilizia si valuta ponendola in relazione con il contesto immobiliare in cui si inserisce, per apprezzarne l’impatto complessivo sul territorio. L’installazione di una vetrata mobile scorrevole su una parte del perimetro di una pergotenda, ove realizzi la chiusura totale di uno spazio già delimitato su tre lati, integra la creazione di una nuova volumetria. L’intervento è quindi soggetto al previo rilascio del permesso di costruire e, in sua mancanza, l’amministrazione deve disporre il ripristino dello stato dei luoghi. L’omesso deposito della sentenza di primo grado da parte dell’appellante, ai sensi dell’art. 94 cod. proc. amm., costituisce irregolarità solo formale, che non comporta decadenza.
Il Fatto
Il proprietario di un compendio immobiliare destinato a ristorante e pizzeria otteneva un permesso di costruire per installare nell’area scoperta una pergotenda di 18,50 x 8,50 metri. All’esito di un sopralluogo emergeva che su una parte del perimetro della struttura era stata installata una vetrata mobile scorrevole su binari, priva di intelaiatura.
Il Comune ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, ritenendo che la vetrata comportasse la chiusura della superficie e la creazione di una nuova volumetria. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, valorizzando l’assenza di chiusura permanente e la destinazione già commerciale dell’area. Il Comune propone appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione dell’art. 94 cod. proc. amm., rilevata d’ufficio in sede cautelare. L’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 4 del 2025, ha enunciato il principio secondo cui la norma non dispone l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di mancato deposito della sentenza impugnata. Si tratta di irregolarità formale, superabile grazie all’accesso diretto al fascicolo di primo grado consentito dal processo amministrativo telematico. Il gravame è quindi esaminabile nel merito.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’abuso edilizio va colto nel rapporto dell’opera con il contesto immobiliare di inserimento, così da valutarne l’impatto complessivo sul territorio (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, n. 8420 del 2025).
Il verbale del sopralluogo del 26.10.2021, che fa piena prova fino a querela di falso ed è confermato dalla documentazione fotografica, attesta che la pergotenda insisteva su uno spazio già chiuso su tre lati. La vetrata ha quindi determinato la chiusura totale della struttura, smentendo la lettura del primo giudice.
Ne deriva la condivisione dell’impostazione comunale: l’intervento ha comportato la creazione di una nuova volumetria, per la quale era necessario il previo rilascio del permesso di costruire. In sua mancanza, il ripristino dello stato dei luoghi è doveroso. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Le spese di entrambi i gradi sono compensate, in ragione dell’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione preliminare poi chiarita dall’Adunanza plenaria.
Nota della Redazione
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