Emersione e certificato alloggiativo disconosciuto: rigetto legittimo (TAR Calabria n. 1333 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, il certificato di idoneità alloggiativa disconosciuto dal funzionario dell’ufficio che l’avrebbe rilasciato integra valida causa di rigetto della domanda, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva di condanna. L’amministrazione può procedere a autonoma valutazione della falsità, purché condotta secondo ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro. Il requisito dell’idoneità alloggiativa è imposto, per la procedura di emersione, dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, che richiama il contratto di soggiorno. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 resta infine irrilevante per la natura vincolata del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il lavoratore extracomunitario presentava, tramite il datore di lavoro, domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Crotone rigettava l’istanza rilevando la mancanza del certificato di idoneità dell’alloggio, in quanto la documentazione prodotta era stata disconosciuta dal responsabile del settore che l’avrebbe rilasciata, con denuncia per falsità ideologica ex art. 483 cod. pen.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’assenza di un accertamento penale sulla falsità e il difetto istruttorio, per non aver l’amministrazione fissato un nuovo appuntamento per integrare la documentazione. In sede cautelare il TAR respingeva la domanda e il Consiglio di Stato confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato, richiamando le ragioni già espresse in fase cautelare. Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, la Corte rileva che il preavviso di rigetto era stato trasmesso al datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore, con indicazione del motivo ostativo. La trasmissione era stata preceduta da plurimi inviti a integrare la documentazione e da convocazioni presso lo Sportello.
Né il datore né il lavoratore avevano però prodotto la certificazione mancante. Le osservazioni presentate dal difensore non erano state ritenute sufficienti. La Corte aggiunge che, trattandosi di atto vincolato, la pretermissione delle garanzie partecipative non determina annullabilità per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nel merito il TAR afferma che il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente previsto dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, che richiama il contratto di soggiorno e i parametri dell’art. 5-bis del T.U. immigrazione. La circolare ministeriale n. 4623 del 17 novembre 2020 non presenta profili di palese illogicità. Richiamate sul punto TAR Campania n. 1369 del 2023, TAR Emilia-Romagna n. 112 del 2023 e TAR Lazio n. 155, 157 e 158 del 2023.
Riguardo alla falsità del certificato, la Corte osserva che è sufficiente il disconoscimento del funzionario, senza necessità di una condanna penale definitiva, essendo ammessa l’autonoma valutazione dell’amministrazione. Richiama Cons. Stato sez. I n. 902 del 2024, secondo cui la validità della documentazione è condizione necessaria per l’emersione. Il Collegio precisa inoltre che la circostanza che il certificato sia stato fornito dal datore di lavoro non offre al lavoratore alcuno schermo, non essendo prevista dall’art. 103 una tutela per cause imputabili al datore (Cons. Stato, parere n. 1106 del 2024). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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