Legami familiari e cointeressenze economiche giustificano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 1357 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia, il giudizio prefettizio è connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, poiché l’informativa, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità ma di anticipazione della soglia di difesa sociale. L’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela e alle cointeressenze economiche tra il titolare dell’impresa e il familiare controindicato, ove tali elementi, valutati unitariamente, lascino ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni sull’attività possano essere influenzate dalla criminalità organizzata. È sufficiente il tentativo di infiltrazione, anche se lo scopo non si è realizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore agricolo, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Enna aveva emesso nei suoi confronti una interdittiva antimafia, unitamente alla nota con cui l’ISMEA aveva disposto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di terreni e fabbricati.
Il provvedimento si fondava sul legame parentale con il padre, soggetto gravato da risalenti precedenti penali e da ultimo condannato in primo grado per associazione mafiosa, poi assolto in appello, e sulle cointeressenze economiche emerse nella fase di trasferimento al figlio di terreni e bestiame. Il ricorrente deduceva la propria estraneità ai fatti, la mancanza di attualità dei precedenti paterni, la tenuità del pericolo e la praticabilità di misure alternative alla misura interdittiva. L’istanza cautelare era rigettata e l’appello confermato dal C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la questione richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il sindacato giurisdizionale sull’informativa antimafia resta estraneo all’accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento. Occorre e al contempo basta verificare che i fatti siano gravi, precisi e concordanti e che la prognosi inferenziale di rischio superi il giudizio di ragionevolezza e logicità.
La recente assoluzione del padre in appello non è considerata fatto decisivo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8738 del 2023, per cui la valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito penale, anche di proscioglimento: rilevano fatti e vicende anche solo sintomatici e indizianti, in coerenza con la logica di anticipazione della difesa sociale. Permane la qualità di soggetto controindicato del familiare, per la sottoposizione alla sorveglianza speciale, i precedenti penali e la contestazione di aver ospitato summit mafiosi nella propria abitazione.
Il Tribunale valorizza poi le operazioni di cessione di terreni e bestiame, ritenute riconducibili alla finalità di sottrarre i beni alle conseguenze inibitorie del procedimento penale, compresa la percezione dei sussidi AGEA. Significativo è il canone di affitto irrisorio e la circostanza che i trasferimenti sono avvenuti appena un mese prima della condanna che avrebbe comportato l’interdizione legale del padre.
Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3265 del 2024, il Collegio sottolinea che nei contesti ove attecchisce il fenomeno mafioso la famiglia può generare legami di cointeressenza e che anche il soggetto non attinto da pregiudizio mafioso può subire l’influenza del capofamiglia. Il quadro indiziario, valutato unitariamente, sostiene la tesi del rischio di inquinamento dell’impresa secondo i moduli tipici della penetrazione legale nell’economia.
Sulla domanda relativa all’atto ISMEA il Collegio ravvisa difetto di giurisdizione, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo; in ogni caso l’atto è vincolato e dovuto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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