Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3089 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario non impugnata nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione debitrice con formula esecutiva e siano decorsi i termini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il commissario reperisce materialmente le somme, provvedendo all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituiscano legittimo impedimento. Se nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione, il commissario non ha diritto ad alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. È inoltre dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma ulteriore costituita dagli interessi legali sugli importi del giudicato, dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento di somme in suo favore. Il titolo non era stato impugnato e risultava notificato all’amministrazione con formula esecutiva, secondo le modalità indicate in una circolare ministeriale.
L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione, su istanza del difensore di porre la causa in decisione senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ., come attestato in atti, e pertanto rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati anche il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto al profilo della messa in mora, la notificazione del titolo con formula esecutiva secondo le modalità della circolare ministeriale ha rispettato le formalità e i termini richiesti ai fini del decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza dispone sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che si insedia su richiesta del ricorrente e provvede entro novanta giorni.
Il Collegio precisa i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il commissario relaziona al Tribunale e deposita esclusivamente tramite la procedura PAT. Quanto al compenso, la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio: nessun compenso è dovuto al dirigente della stessa amministrazione.
Infine, è accolta la domanda di condanna al pagamento della somma ulteriore di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione sino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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