VIA e vincoli paesaggistici: onere di prova del ricorrente sul contrasto (TAR Sardegna n. 114 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il ricorrente che deduca il contrasto del progetto con i vincoli paesaggistici, costieri e idrogeologici deve allegare elementi concreti atti a comprovarne l’effettiva sussistenza. La generica evocazione del vincolo non assolve l’onere probatorio e non inficia la legittimità del provvedimento regionale. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale che recepisca le prescrizioni degli enti competenti e dia conto del processo partecipativo soddisfa il disposto dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La disciplina del Piano paesaggistico regionale dettata per i Comuni privi di piano urbanistico adeguato non si applica ove il Comune sia dotato di PUC conformato al PPR. Non è necessaria la copianificazione Stato-Regione quando l’intervento non incida sulla pianificazione paesaggistica vigente.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista riconosciuta impugna la deliberazione della Giunta regionale con cui è stato espresso giudizio positivo condizionato di compatibilità ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, su un programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale in area costiera, comprendente un complesso ricettivo, residenze turistiche e un campo da golf.
La ricorrente deduce la violazione del vincolo di conservazione integrale della fascia dei 300 metri dalla battigia, del vincolo paesaggistico e idrogeologico e delle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, oltre al difetto di motivazione per mancata considerazione delle osservazioni del pubblico. La Regione e la società proponente resistono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sul contrasto con i vincoli costieri. Dagli atti di causa il progetto non prevede alcun volume o opera entro i 300 metri dalla battigia. Le sole opere ricadenti in tale fascia sono quelle di compensazione ambientale e forestale, consistenti in piantumazioni, fascia-cuscinetto e sentieristica, esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. La collocazione delle opere fuori dalla fascia tutelata risulta dalla tavola progettuale e dalla nota del Servizio tutela del paesaggio, che dà atto dello spostamento del campo da golf da 18 a 9 buche oltre i 300 metri.
Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno del dedotto contrasto con i vincoli evocati. Il riferimento al vincolo idrogeologico resta una mera enunciazione, senza dimostrazione del conflitto, mentre l’osservanza è garantita dalle prescrizioni del Corpo Forestale recepite nella delibera impugnata.
Quanto all’art. 20 delle NTA del PPR, la norma si riferisce ai Comuni privi di piano urbanistico adeguato e non è quindi applicabile, essendo il Comune dotato di PUC redatto in adeguamento al PPR e al PAI, dichiarato coerente con il quadro sovraordinato. La variante che interessa proprio il piano di riqualificazione è stata ritenuta coerente con il PPR. Ne consegue che il progetto non attua alcuna revisione della pianificazione paesaggistica e non è perciò necessaria la copianificazione Stato-Regione.
La nota del 2014 richiamata dalla ricorrente presuppone un contesto normativo diverso e riguarda un procedimento differente, sicché non è conferente. Sul secondo motivo, la delibera dà conto della pubblicazione della documentazione, della ricezione delle osservazioni e delle controdeduzioni, e delle modifiche progettuali indotte dall’inchiesta pubblica. La ricorrente non dimostra che l’Amministrazione non abbia valutato le osservazioni, e il motivo è respinto.
Il ricorso è quindi infondato. Le spese sono compensate verso il Ministero e poste a carico della ricorrente verso la Regione e la società proponente.
Nota della Redazione
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