Valutazione offerte e obbligo di motivazione nel sub-criterio delle esperienze pregresse (TAR Emilia-Romagna n. 202 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di beni comunali, la legge di gara costituisce autovincolo per l’amministrazione, che deve applicarla secondo il senso letterale delle sue prescrizioni. È manifestamente irragionevole azzerare il punteggio per le esperienze pregresse quando l’avviso richiede gestioni di immobili comunali e non di soli fabbricati, e quando le risposte ai quesiti ammettono la valutazione delle esperienze di tutti i soggetti del raggruppamento. La motivazione postuma addotta in giudizio non sana il difetto di istruttoria. Un piano economico-finanziario privo delle voci essenziali imposte dalla legge di gara è non valutabile, e non può ricevere punteggio; l’esclusione dalla gara richiede però un’espressa previsione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali resta limitato al travisamento del fatto, alla manifesta irragionevolezza e all’abnormità.
Il Fatto
Il Comune di Bologna pubblicava un avviso per la concessione quadriennale, rinnovabile, di immobili di proprietà comunale ad associazioni iscritte all’elenco delle libere forme associative. L’assegnazione avveniva per punti, secondo due criteri da 50 punti ciascuno, con canone annuo soggetto ad abbattimento in base al punteggio ottenuto sul criterio dell’utilità generale.
Per l’immobile di vicolo Bolognetti concorrevano due soli raggruppamenti. Il raggruppamento riconducibile al Comitato Piazza Verdi si classificava secondo, con 78 punti contro 84. I componenti del raggruppamento soccombente impugnavano la graduatoria, contestando i punteggi assegnati ai sub-criteri sulle esperienze pregresse e sulla sostenibilità economico-finanziaria, oltre alla valutazione comparativa dei progetti. Il Comune e l’associazione aggiudicataria resistevano, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione della morte del legale rappresentante del comitato ricorrente, prospettata dal Comune come causa di interruzione del processo. Richiamato l’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 300 cod. proc. civ., il Collegio distingue l’estinzione dell’ente dalla morte della persona fisica che ne cura la rappresentanza: solo la prima equivale alla morte della parte, la seconda non incide sul rapporto. Richiamata Cass., Sez. I, n. 2817/2018, esclude l’interruzione.
Respinta l’eccezione di inammissibilità per asserita invasione del merito, il TAR ricorda che gli atti di discrezionalità tecnica non sono insindacabili, ma il controllo è circoscritto al travisamento del dato fattuale, alla manifesta irragionevolezza e all’abnormità, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 255/2024. Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione: i requisiti di partecipazione andavano contestati con ricorso incidentale, non in via di eccezione.
Nel merito, è fondato il motivo sul sub-criterio delle esperienze di gestione. Il raggruppamento ricorrente aveva ricevuto zero punti su quindici pur avendo documentato gestioni di spazi e aree verdi comunali. La giustificazione offerta dal Comune in giudizio — immobili non comunali, aree verdi anziché fabbricati, esperienze non da capofila, mere collaborazioni — costituisce integrazione postuma della motivazione e contrasta con il testo dell’avviso, che parla di immobili e non di fabbricati, e con le risposte ai quesiti, che ammettono le esperienze di tutti i soggetti del raggruppamento. Il punteggio pari a zero è dunque manifestamente irragionevole.
Fondato è pure il motivo sul piano economico-finanziario del concorrente aggiudicatario, che ometteva il costo del canone, i costi di sicurezza, quelli assicurativi e quelli di controllo degli accessi. Il Collegio esclude l’esclusione dalla gara, non prevista dalla legge di gara e non riconducibile al D.Lgs. n. 50/2016 per una concessione di beni, ma ritiene l’offerta priva di un elemento essenziale e quindi non valutabile. Richiamato l’art. 18 D.Lgs. n. 117/2017, rileva che i volontari vanno comunque assicurati, e che la certezza dell’abbattimento totale del canone era insussistente: la sottostima nel quadriennio manda in perdita il piano.
Infondato è invece il terzo motivo sull’originalità progettuale: la valutazione del Comune resta nel campo dell’opinabile, senza profili di abnormità, secondo l’insegnamento di TAR Lazio, Sez. IV, n. 15114/2023 e TAR Campania, Sez. I, n. 5001/2023. Il ricorso è accolto e l’atto annullato limitatamente all’assegnazione dell’immobile, con condanna solidale alle spese.
Nota della Redazione
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