Motivazione apparente sul diniego di rinnovo del porto d’armi e integrazione postuma (TAR Calabria n. 1846 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che dichiari inammissibile o irricevibile l’istanza di rinnovo del porto d’armi deve esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il mero richiamo a un precedente diniego, senza indicazione dell’iter logico seguito, integra difetto di motivazione e rende l’atto illegittimo. La motivazione postuma è ammissibile solo mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, non attraverso scritti difensivi depositati in giudizio. L’annullamento lascia impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo del porto di fucile uso caccia, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. A fondamento del ricorso ha dedotto il difetto di motivazione, l’insussistenza dei presupposti del diniego e la carenza di istruttoria.

Le amministrazioni resistenti hanno contestato le doglianze, sostenendo che il diniego si fonda su un precedente analogo provvedimento negativo, adottato in considerazione dei precedenti penali del ricorrente. Hanno evidenziato che, pur essendo intervenuta assoluzione per particolare tenuità del fatto, il giudice di appello aveva confermato la materialità del fatto di reato. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare e l’istanza di prelievo, la causa è pervenuta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sulla carenza di motivazione, e lo ritiene fondato. Richiama l’art. 3 della legge n. 241/1990, che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, e il comma 3, che onera l’amministrazione di rendere disponibile l’atto eventualmente richiamato.

Sul piano sostanziale, il Tribunale richiama la concezione funzionale dell’obbligo motivazionale, recependo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017: la motivazione è rispettata quando consente al destinatario di comprendere le ragioni dell’atto e di accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si limita a richiamare un precedente diniego e una pregressa declaratoria di irricevibilità, senza nulla aggiungere sull’iter logico seguito. Non emerge che il diniego dipenda dall’immutato quadro istruttorio. La ragione dell’inammissibilità riposa, secondo il Collegio, non sul contenuto del precedente provvedimento, ma sulla sola esistenza di un diniego precedente.

Il Tribunale esclude che la lacuna possa colmarsi con l’atto di costituzione della Questura. La motivazione postuma è ammissibile solo mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, non con scritti difensivi depositati in giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite, ordinanza n. 25665/2023 richiamata dal Collegio. Le considerazioni difensive, anche sulla persistenza delle ragioni ostative e sull’irrilevanza dell’assoluzione, restano inidonee.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori. Il provvedimento è annullato, con condanna delle resistenti in solido alle spese, e resta impregiudicato il riesercizio del potere, nel quale dovranno esplicitarsi i motivi sostanziali dell’eventuale diniego.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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