Vicinitas non basta: serve la prova del pregiudizio da titolo edilizio (Cons. Stato n. 9074 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas individua la legittimazione a ricorrere avverso un titolo edilizio, ma non dimostra da sola l’interesse ad agire, che richiede l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il giudice amministrativo accerta d’ufficio la sussistenza di entrambi i requisiti, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021. La censura che investa il giudizio tecnico della Soprintendenza è inammissibile ove si risolva in una critica di merito, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione dell’organo statale. L’inerzia del Comune dinanzi a una dichiarazione di inizio attività va contestata con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, non con l’azione di annullamento.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile contiguo a un palazzo storico vincolato impugna l’autorizzazione della Soprintendenza e il titolo abilitativo formatosi su una dichiarazione di inizio attività, che consentono la realizzazione di un parcheggio a verde con sedici posti auto nell’area pertinenziale dell’immobile vincolato, con abbattimento di parte di una mura storica e rimozione del cancello preesistente. L’interesse azionato è quello a evitare il degrado delle condizioni di vita e la riduzione del pregio della proprietà.

Il TAR Veneto dichiara il ricorso inammissibile per difetto di una posizione differenziata, ritenendo insufficiente la sola contiguità spaziale. Il ricorrente appella, deducendo la sufficienza della vicinitas, l’illegittimità del parere della Soprintendenza e l’inerzia del Comune. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e conferma la declaratoria di inammissibilità. Il difetto del requisito dell’interesse ad agire è realmente sussistente. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Consiglio di Stato afferma che il giudice deve accertare anche d’ufficio la presenza di legittimazione e interesse, e che il criterio della vicinitas non vale da solo e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso.

Non basta allegare la contiguità e segnalare un illecito edilizio: occorre provare il danno concreto che l’intervento asseritamente illegittimo produce al ricorrente. La regola trova radice nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Diversamente, il privato agirebbe per tutelare un supposto interesse, proponendo in realtà un mero ripristino della legalità.

Nel caso concreto l’appellante non ha dimostrato, né in primo né in secondo grado, l’interesse leso. Il TAR aveva escluso un’apprezzabile modificazione dei luoghi e un danno, anche solo qualitativo, alla visuale dall’immobile; l’appellante non ha smentito tale valutazione, limitandosi a contestare l’orientamento giurisprudenziale. L’inammissibilità travolge anche l’impugnazione del parere della Soprintendenza: la contestazione del giudizio tecnico si risolve in una critica di merito, preclusa al giudice amministrativo.

Quanto alla supposta inerzia del Comune, il Collegio rileva che andava contestata, dopo la richiesta di esercizio dei poteri inibitori sulla d.i.a., con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, come correttamente eccepito dall’ente locale. L’appello è dunque rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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