Ottemperanza per la Carta docente: inerzia dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2766 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che condanna alla erogazione della Carta docente legittima il ricorso per ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il commissario, individuato in un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, opera senza compenso in quanto l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di giudizio davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 3.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e aveva fatto cosa giudicata, ma il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza n. 2133/2023 era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Tale termine, che decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, è condizione per procedere all’esecuzione giudiziale.
L’Amministrazione, non avendo fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione, è stata condannata a erogare la somma di € 3.000,00 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che subentrerà su istanza del creditore e provvederà all’esecuzione entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica: pertanto, non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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