Vincolo sopravvenuto e diniego di sanatoria paesaggistica tra valutazione postuma e prova (TAR Sicilia n. 2579 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di compatibilità paesaggistica di opera realizzata in assenza di autorizzazione, la presentazione della domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non cristallizza il quadro normativo: l’Amministrazione decide alla luce della disciplina vigente al momento della decisione e tiene conto del vincolo sopravvenuto. Ove il vincolo sia successivo alla realizzazione dell’opera, non trovano applicazione i limiti rigidi del art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004, essendo dovuta una valutazione postuma di piena compatibilità ai sensi dell’art. 146. Il vincolo derivante da elenco delle acque pubbliche, in difetto di rappresentazione cartografica, va interpretato secondo il dato letterale e non è suscettibile di interpretazione additiva in danno del privato; l’onere di dimostrare l’estensione topografica del bene tutelato grava sull’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha respinto la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica di un immobile realizzato, secondo la prospettazione difensiva, tra il 2008 e il 2012. L’Amministrazione ha fondato il diniego su due ragioni: l’applicazione dell’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004 e la prossimità dell’edificio alla fascia di 150 metri dal corso d’acqua n. 271 dell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 260 del 15 novembre 1938.

I ricorrenti hanno sostenuto che il vincolo paesaggistico è stato introdotto solo con il Piano Paesaggistico del 2018 e che l’immobile non ricade nella fascia di rispetto del corso d’acqua indicato. Il Tribunale ha disposto due verificazioni: la prima ha escluso la contiguità con il corso d’acqua come cartograficamente denominato; la seconda, depositata il 6 settembre 2025, ha invece collocato l’immobile entro i 150 metri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della successione dei vincoli. Richiamando un indirizzo costante del giudice d’appello (Cons. Stato, VI, n. 2297 del 2015; n. 5326 del 2015; n. 853 del 2019; n. 3909 del 2025), la sentenza afferma che la domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non paralizza la valutazione amministrativa al tempo della presentazione. L’assenso non è dovuto per il solo fatto che il vincolo mancasse allora.

Su questo punto il ricorso è fondato: la Soprintendenza ha applicato l’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004 e ha omesso la valutazione di compatibilità con il vincolo sopravvenuto richiesta dall’art. 146. Il Tribunale non si ferma qui, perché il provvedimento è plurimotivato e il riferimento al corso d’acqua n. 271 basterebbe da solo a sorreggere il diniego.

L’indagine viene quindi circoscritta a quel solo corso d’acqua, senza possibilità di estenderla oltre il contenuto dell’atto impugnato. Nell’elenco del 1938 il percorso è individuato per contrade, da valle a monte, in assenza di base cartografica non prodotta in giudizio. Ne deriva che il corso d’acqua si arrestava nella contrada San Nicola e che l’immobile non ricade nella fascia di rispetto. Il Collegio esclude l’interpretazione additiva di un provvedimento che impone limitazioni alla sfera giuridica dei privati e ritiene superate le difformi indicazioni dell’elenco del 1920, richiamato solo in via documentale.

Assume rilievo, ad abundantiam, la circostanza che in passato il Comune aveva rilasciato certificati di destinazione urbanistica senza vincoli paesaggistici nell’area, mentre solo con il Piano Paesaggistico è stato tracciato un percorso del Vallone coincidente con il n. 271. Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, restando salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione sulla compatibilità con il vincolo vigente. Le spese sono compensate, salvo quelle delle verificazioni, poste a carico dell’Amministrazione e liquidate con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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