Il vicino deve provare il pregiudizio per impugnare il diniego di demolizione (TAR Sicilia n. 2038 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del provvedimento con cui il Comune, in riscontro a un esposto, escluda la sussistenza di abusi edilizi e non ordini la demolizione, il confinante non può fondare l’interesse al ricorso sulla sola vicinitas. La legittimazione e l’interesse al ricorso sono condizioni dell’azione autonome e distinte: il giudice deve accertarne d’ufficio la sussistenza e non può ritenere che il criterio della vicinitas valga da solo e in automatico a dimostrare l’interesse, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Sul ricorrente confinante incombe la puntuale allegazione e la comprova del pregiudizio concreto, quale il deprezzamento dell’immobile o la diminuzione di aria, luce e panorama. È inoltre inammissibile l’impugnazione autonoma della SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, ove manchi il provvedimento espresso dell’amministrazione, configurandosi un’ipotesi di silenzio inadempimento, e della CILA, atto privato non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Taormina confinante con un edificio adibito a ristorante, ha presentato un esposto al Comune chiedendo la demolizione di alcune opere asseritamente abusive: il prolungamento del corridoio d’ingresso, un manufatto qualificato come tenda ma di fatto struttura chiusa, e una tettoia.
Con nota di riscontro all’esposto del 2023, il Comune ha indicato i titoli abilitativi a supporto delle opere — una CILA, una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e una ulteriore CILA per frazionamento e cambio di destinazione d’uso — concludendo che non era possibile evincere infrazioni. La ricorrente ha impugnato la nota e i titoli richiamati, chiedendo in via gradata una verificazione o C.T.U.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di carenza di interesse e la ritiene fondata. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il TAR ribadisce l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso: la vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Con specifico riferimento al proprietario confinante, il Tribunale richiama gli indirizzi del C.G.A.R.S. n. 1075/2022 e n. 945/2022, secondo cui il ricorrente è tenuto a fornire serie allegazioni in ordine al deprezzamento dell’immobile o alla diminuzione di aria, luce, visuale e panorama.
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata a prospettare pregiudizi in modo generico e senza prova alcuna: dalle vibrazioni dei frigoriferi alla violazione delle distanze legali, questione indicata solo genericamente e priva di censura specifica. Manca la dimostrazione del nesso tra il pregiudizio lamentato e la realizzazione dei manufatti o i titoli richiamati, sicché non è provato che l’eventuale annullamento consentirebbe di conseguire l’utilità attesa. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non essendo sufficiente la mera vicinitas (Cons. St., sez. VI, n. 756/2022).
In via ulteriore, il Tribunale rileva l’irricevibilità dei primi due motivi. Il prolungamento del corridoio e la tenda erano già stati denunciati con l’esposto del 2020, riscontrato con nota del 2021 non impugnata nei termini: la nota del 2024 ha natura meramente confermativa, priva di istruttoria integrativa, e non consente di recuperare le azioni non esperite tempestivamente.
Quanto agli ulteriori motivi, essi sono inammissibili perché si risolvono nell’impugnazione della SCIA in sanatoria e della CILA. La prima non è autonomamente impugnabile in assenza del provvedimento espresso che concluda il procedimento ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, configurandosi un silenzio inadempimento (Cons. St., sez. II, n. 1708/2023). La seconda è atto privato non impugnabile sul piano strutturale. L’esposto del 2023, anteriore a tali atti, non vale quale istanza sollecitatoria. Inammissibile anche l’impugnazione del provvedimento SUAP, censurato solo in via derivata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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