Il difensore antistatario è l’unico legittimato all’ottemperanza delle spese (TAR Lombardia n. 2707 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c., munito di procura della parte vittoriosa, è l’unico soggetto legittimato a chiedere l’ottemperanza del giudicato amministrativo che abbia liquidato gli onorari in suo favore. Per effetto della distrazione delle spese si instaura, tra il difensore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Il ricorso per ottemperanza proposto dal procuratore antistatario in proprio è quindi ammissibile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 571/2024, depositata il 01.02.2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.150,00 oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Il difensore agisce in proprio, quale procuratore antistatario nel giudizio civile, per conseguire il pagamento delle spese. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in proprio dal difensore. L’amministrazione non ha corrisposto alcunché e non ha formulato deduzioni in giudizio. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della legittimazione attiva. Richiamando la giurisprudenza civile e amministrativa — Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010; TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015; TAR Piemonte, Sez. I, n. 372 del 2023; TAR Campania, Sez. VI, n. 452 del 2023 — il Collegio afferma che, per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Superato il vaglio della legittimazione, il Tribunale verifica i presupposti sostanziali. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato in proprio dal difensore, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

La resistente, costituita, non ha dedotto nulla né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Quanto alle conseguenze, il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso del commissario sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio sono compensate, in ragione della limitatezza delle somme e del tempo trascorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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