Doppia conforme e obbligo di confronto con la motivazione di primo grado (Cass. pen. Sez. I n. 41897 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di doppia conforme, il giudice di appello che confermi la condanna non può limitarsi a richiamare l’esito delle indagini e la ricostruzione contenuta nell’informativa della polizia giudiziaria, ma deve confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice e con le censure difensive. Quando le due pronunce di merito seguano percorsi giustificativi diversi, la motivazione del secondo grado deve svilupparsi tenendo conto di entrambe le motivazioni, perché solo così è assicurata la coerenza logica del ragionamento complessivo. La mancata considerazione delle diverse e motivate valutazioni del giudice di primo grado integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 gennaio 2025, confermava la condanna ad anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. Il processo riguardava un tentato omicidio commesso a Gela, secondo l’accusa, con quattro colpi di pistola esplosi nei confronti della persona offesa, in concorso con un altro soggetto.

Il primo giudice aveva ricostruito i fatti in modo parzialmente diverso dalla contestazione, ritenendo la persona offesa solo parzialmente credibile. Su questa base aveva assolto gli imputati dal reato in materia di armi, escluso le aggravanti e riconosciuto l’attenuante della provocazione. La difesa propose appello, censurando l’affermazione di responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte territoriale confermava la condanna.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso, incentrato sul vizio di motivazione. Il punto centrale è che il giudice di primo grado aveva fondato l’affermazione di responsabilità su una ricostruzione non sovrapponibile a quella dell’imputazione, ritenendo che l’arma utilizzata fosse quella detenuta dalla stessa persona offesa. Da qui l’assoluzione per il reato in materia di armi, l’esclusione delle aggravanti e il riconoscimento della provocazione.

Su questa conclusione la difesa aveva formulato critiche puntuali, sia sull’attendibilità della persona offesa, sia sul rilievo attribuito ai frammenti delle conversazioni intercettate, ritenuti vaghi e di valenza neutra. La difesa aveva inoltre evidenziato le criticità relative alla prova della collocazione dell’imputato sulla scena del crimine.

Il giudice d’appello, pur dando atto delle censure, aveva richiamato la parte descrittiva della sentenza di primo grado e aveva fondato la propria conclusione sulla genuinità del racconto della vittima facendo pressoché esclusivo riferimento all’informativa della polizia giudiziaria. Così facendo, la Corte territoriale è partita dall’erroneo presupposto di avere condiviso il percorso logico del primo giudice, senza in realtà tener conto delle sue diverse e motivate considerazioni.

Il ragionamento è quindi carente. La Corte di legittimità afferma che, quando la conclusione delle due pronunce sia conforme, la motivazione deve comunque svilupparsi tenendo conto di entrambe le motivazioni esposte nei gradi di merito; il diverso e distonico percorso giustificativo seguito in appello rende critica la tenuta logica e inficia la necessaria coerenza del ragionamento. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, libera nell’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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