Potere sostitutivo e commissariamento per l’affidamento del servizio idrico integrato (TAR Sicilia n. 1575 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissariamento dell’ente di governo dell’ambito e del Comune inadempienti costituisce atto dovuto quando non siano state adottate determinazioni finali sull’affidamento del servizio idrico integrato entro i termini perentori fissati dalla legge. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci che non si siano concretizzate in un provvedimento conclusivo di scelta del modello di gestione hanno natura di meri atti di indirizzo e non vincolano l’operato del commissario. Il singolo ente locale è tenuto a compiere gli atti esecutivi della scelta effettuata a monte dall’ATI, senza possibilità di discostarsene in nome dell’unicità della gestione. La gestione autonoma in salvaguardia non può essere invocata tardivamente, una volta spirato il termine del 1° luglio 2022.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava la delibera del Commissario ad acta del Comune, con cui era stata disposta l’adesione alla costituenda società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito di Messina, insieme alla nomina del medesimo Commissario e agli atti dell’ATI relativi alla scelta del modello di gestione, agli schemi di statuto e all’avviso per la selezione del socio privato.

L’ATI e il Commissario eccepivano la tardività del ricorso, per essere stati gli atti pubblicati sul sito istituzionale in epoca anteriore. Il Comune lamentava, nel merito, l’illegittimo esercizio del potere sostitutivo, la violazione dell’autonomia comunale e la mancata considerazione dei requisiti per la gestione in forma autonoma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. In caso di pubblicazione on line non prevista dalla legge, non opera l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes: trovano applicazione le regole dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., con decorrenza dalla piena conoscenza dell’atto, che la parte che eccepisce la tardività deve provare in modo certo e rigoroso.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo fondato sull’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, sull’art. 149-bis e sull’art. 14 del d.l. n. 115/2022. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci del 2022 non costituivano scelta definitiva del modello, ma semplice indirizzo, mai confluito in un atto conclusivo; anzi, la successiva deliberazione mutava avviso in vista dell’utilizzo della società già costituita. Alla data della nomina del Commissario, l’ATI versava quindi in sostanziale inerzia, con conseguente atto dovuto di commissariamento, esteso a tutti gli adempimenti propedevoli e conseguenziali.

La scelta del modello misto è ritenuta coerente con il d.lgs. n. 201/2022 e non richiede la motivazione rafforzata prevista per gli affidamenti in house di rilevanza europea. La Corte cost. n. 93 del 2017 ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 2, della l.r. n. 19/2015, nella parte in cui limitava le forme di affidamento: resta ferma la possibilità, non l’obbligo, del ricorso a società interamente pubbliche.

Quanto al commissariamento del Comune, il Collegio esclude il vizio di competenza, essendo i poteri sostitutivi transitati dall’ARRA all’Assessorato regionale. L’ente locale partecipa a monte alla scelta tramite l’Assemblea e a valle è chiamato ad adottare atti esecutivi vincolati: il rifiuto di adesione non esclude l’inerzia e legittima la sostituzione.

Infine, la censura sulla gestione autonoma in salvaguardia è infondata: il termine del 1° luglio 2022, previsto dall’art. 147, comma 2-ter, è perentorio e ha prodotto l’effetto di ricondurre le gestioni non salvate nella gestione unica; il Comune non aveva attivato alcuna iniziativa per il riconoscimento del regime autonomo. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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