Causa di servizio: il verificatore non si sostituisce al Comitato (TAR Sicilia n. 588 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la valutazione del nesso eziologico tra l’attività prestata e la patologia costituisce apprezzamento riservato alla sfera tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il giudice amministrativo, e per esso l’ausiliario nominato, non può sostituirsi a tale valutazione, ma può verificarne la correttezza sotto il profilo dell’uso delle leggi scientifiche e della congruità della motivazione. L’onere di provare il nesso causale o concausale grava sul dipendente. Il nuovo parere reso in sede di riedizione del potere, anche se ribadisce le conclusioni già annullate, non viola il giudicato se risulta sorretto da più accurata istruttoria e da motivazione che si confronta con le ragioni della precedente pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiaca, con liquidazione dell’equo indennizzo. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica.
Il primo diniego era stato annullato con sentenza del medesimo TAR, che aveva censurato il difetto di istruttoria e la mancata considerazione della gravosità del servizio prestato. In sede di riedizione del potere, il Comitato ha confermato il diniego, valorizzando la presenza di un fattore di rischio familiare e il ruolo secondario dello stress lavorativo. Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento deducendo la violazione del giudicato e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata conformativa della precedente pronuncia, chiarendo che l’obbligo di più accurata istruttoria non impone al Comitato incombenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge, ma una ponderazione delle peculiari attività di servizio, per valutarne il possibile ruolo causale o concausale. La precedente statuizione, precisa il Tribunale, non equivale a un riconoscimento giudiziale del nesso.
Sul piano istruttorio, il Comitato ha richiamato le linee Guida della Società Europea di Cardiologia, che qualificano i fattori di rischio psico-sociali come meri modificatori del rischio, da considerare solo in assenza di fattori di rischio determinanti. La familiarità per patologie cardiovascolari risulta dalla cartella clinica prodotta in giudizio, atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.
Il verificatore nominato dal Collegio ha confermato la matrice multifattoriale e prevalentemente biologica della patologia, escludendo un ruolo causale o concausale determinante dello stress lavorativo. Il Collegio aderisce a tali conclusioni, rilevando che la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva, non prova dei fatti.
Il Tribunale afferma che il ragionamento del ricorrente muove da un assunto dogmatico, non supportato da dati scientifici né desumibile dagli atti: la necessaria correlazione tra entità del servizio prestato e insorgenza di uno stato di stress patologico. L’onere di dimostrare tale nesso ricade sul dipendente.
Priva di rilievo è infine la disparità di trattamento rispetto ai colleghi, dedotta genericamente senza consentire la verifica dell’identità delle situazioni poste a confronto. Il ricorso è respinto perché infondato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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