La VIncA non può negare la manutenzione dei sentieri in area protetta (TAR Sardegna n. 341 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo quando l’istruttoria è inadeguata o il processo logico è incoerente. Il giudizio negativo non può fondarsi sull’apodittica affermazione che la rimozione di biomassa secca determini frammentazione o sottrazione di habitat, senza compiuta enunciazione dei presupposti fattuali in rapporto alle specifiche caratteristiche dell’intervento. Il parere dell’Ente Parco, reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.P.R. n. 357/1997, è endoprocedimentale e non vincolante: superato dal provvedimento regionale definitivo, diviene improcedibile l’impugnazione autonoma che lo riguardi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario dell’Isola di Mortorio, ricadente nel SIC e nella ZPS “Arcipelago La Maddalena”, ha chiesto al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Sardegna la valutazione di incidenza di taluni interventi di manutenzione: delimitazione delle spiagge con staccionata, apposizione di cartelli, ripristino dei sentieri storici mediante taglio della vegetazione secca, realizzazione di fasce parafuoco.
L’Ente Parco ha espresso parere negativo nel 2020 e nuovamente nel 2022. La Regione ha poi adottato, il 28.12.2022, giudizio negativo di valutazione di incidenza appropriata per il solo intervento di ripristino dei sentieri. Il ricorrente ha impugnato il parere dell’Ente e il provvedimento regionale, deducendo violazione del diritto di proprietà, difetto di istruttoria e irragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo ricorso per motivi aggiunti, per la sua fondatezza. Richiamate le Sezioni Unite del Consiglio di Stato (sentenze nn. 2044/2024 e 277/2024), il Tribunale ribadisce che la VIncA è giudizio di discrezionalità tecnica, sindacabile per travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità del processo logico.
Il diniego regionale si fonda su plurimi rilievi: sottrazione di habitat, frammentazione, maggior fruibilità dell’Isola con rischio di disturbo dell’avifauna, insufficienza della documentazione sulle fitopatie, funzione non dimostrata della rimozione di biomassa rispetto al rischio incendi.
Il Tribunale ritiene illogica l’affermazione secondo cui l’asportazione di biomassa secca non servirebbe alla prevenzione degli incendi e frammenterebbe gli habitat. All’Isola è riconosciuto un alto rischio di incendio dalla stessa cartografia regionale. Il ricorrente non ha proposto di ampliare o creare sentieri, ma di recidere porzioni secche in un’area limitata.
Il Collegio esclude che si possa subordinare l’esito favorevole della VIncA al computo di ogni singola specie arborea o arbustiva interessata: o l’intervento è compatibile con la protezione di specie e habitat, o non lo è, ma in tal caso la ragione deve essere compiutamente spiegata. Parimenti non convince il rilievo sulla maggior fruibilità: la Regione ha formulato una valutazione meramente ipotetica, rispetto alla quale rilevano i poteri di controllo delle Autorità preposte all’area protetta.
Il giudizio negativo è quindi annullato, ferma la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto delle osservazioni del Collegio. Quanto al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale li dichiara improcedibili: i pareri dell’Ente Parco sono endoprocedimentali e non vincolanti, superati dal provvedimento regionale definitivo, e il ricorrente non ha più interesse alla loro impugnazione autonoma. Spese compensate.
Nota della Redazione
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