Nomina della commissione e criteri di valutazione nel concorso pubblico (TAR Calabria n. 1846 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli e di svolgimento delle prove non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in forza del principio tempus regit actum, che riguarda le sequenze procedimentali composte di atti dotati di autonoma funzionalità e non l’attività di espletamento del concorso, interamente disciplinata dalle norme vigenti al momento del suo inizio. Ne deriva che le nuove modalità di nomina della commissione introdotte dalla modifica dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 non si applicano alle selezioni bandite prima dell’entrata in vigore della riforma. I criteri di valutazione delle prove possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono. Le censure che investono il procedimento di nomina in termini meramente formali, senza allegare l’incompetenza dei componenti o un conflitto di interessi, sono infondate.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per la copertura di un posto di categoria EP2 – Direttore Amministrativo, unitamente agli atti della procedura e alle clausole del bando. Il ricorso era originariamente proposto in sede straordinaria al Presidente della Repubblica; a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, il giudizio veniva trasposto davanti al giudice amministrativo con atto di riassunzione.

La ricorrente contestava, tra l’altro, le modalità di nomina della commissione esaminatrice, la definizione dei criteri di valutazione, l’ammissione di due candidate con modalità difformi dal bando, la durata del tempo di correzione degli elaborati e la violazione del principio dell’anonimato. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva del Ministero e contestavano nel merito la fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, che non ha adottato alcun provvedimento nella vicenda procedimentale. Può invece prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per errata notifica ai controinteressati, poiché il ricorso è infondato nel merito.

Il primo motivo è respinto sul rilievo temporale. Il bando è stato pubblicato l’11 luglio 2023, mentre la modifica alle modalità di nomina della commissione previste dall’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 è entrata in vigore il 14 luglio 2023. Richiamando un consolidato orientamento (Consiglio di Stato n. 4791 del 2010, Consiglio di Stato n. 2909 del 2008, TAR Piemonte n. 168 del 2021), il Collegio applica il principio tempus regit actum e conclude che i nuovi criteri di nomina non erano applicabili alla procedura già bandita.

Il TAR aggiunge che le censure sul punto investono il procedimento di nomina in termini meramente formali, senza allegare l’incompetenza dei componenti o un conflitto di interessi idoneo a pregiudicarne l’operato. La circostanza della mancata consultazione del Consiglio di Amministrazione è smentita dai verbali del 12 settembre e 13 dicembre 2023; risultano inoltre acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e le autorizzazioni all’incarico.

Il secondo motivo è infondato: i criteri di valutazione della prova scritta sono stati fissati nella riunione del 27 novembre 2023, prima dello svolgimento della prova, e la giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 864 del 2021) ammette che siano stabiliti anche dopo la prima riunione, purché prima delle prove cui si riferiscono.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse: una delle candidate non è stata ammessa alle prove orali, l’altra non si è presentata alle prove scritte. Il quarto motivo è infondato: la censura sui tempi di correzione è generica e non dimostrata, e i tempi dedicati alla valutazione non sono sindacabili nel merito (Consiglio di Stato n. 8462 del 2022, Consiglio di Stato n. 395 del 2021). La violazione dell’anonimato è smentita dal verbale del 5 dicembre 2023, dal quale risulta che la numerazione delle buste avvenne solo dopo l’apertura del plico che le conteneva. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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