Vincolo cimiteriale assoluto e ordine di demolizione consequenziale al diniego di condono (TAR Sicilia n. 1545 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 impone ai privati un vincolo di inedificabilità di carattere assoluto, non superabile mediante riduzione della distanza, facoltà riservata alla sola Amministrazione alle condizioni di legge. Ne consegue l’insanabilità delle opere realizzate entro tale fascia ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003. L’ordine di demolizione adottato a seguito del definitivo rigetto dell’istanza di condono costituisce atto vincolato: non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Le censure che non integrano vizi propri del provvedimento demolitorio, ma investono il presupposto diniego di sanatoria, sono inammissibili.
Il Fatto
Il Comune di Lipari rigettava nel 2019 l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente per un fabbricato adibito ad attività artigianale, sul rilievo della ricadenza dell’opera nella fascia di rispetto cimiteriale, area soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985.
Il diniego veniva impugnato e il ricorso era respinto dal TAR Catania con la sentenza n. 856/2021, confermata in appello dal C.G.A.R.S. n. 836/2023. Definitivamente accertata la legittimità del diniego, il Comune adottava l’ordinanza di ingiunzione di demolizione delle opere abusive. Il destinatario la impugnava davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura relativa del vincolo cimiteriale, l’illegittima applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, la violazione delle garanzie partecipative e la sanabilità dell’immobile per doppia conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è consequenziale al diniego di condono la cui legittimità è stata definitivamente accertata dalle pronunce del TAR Catania e del C.G.A.R.S. Muovendo da tale presupposto, dichiara inammissibili le censure che ripropongono i motivi già esaminati nel primo giudizio, non costituendo vizi propri dell’ordine di demolizione.
Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza richiama la statuizione del giudice di appello secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale impone il rispetto della distanza di duecento metri, salva la facoltà dell’Amministrazione di ridurla a cinquanta metri; non è previsto il meccanismo inverso, cioè l’edificazione privata entro la fascia compresa tra i cinquanta e i duecento metri. Il vincolo ex art. 338 ha dunque carattere assoluto per i privati.
Il secondo motivo è infondato. Gli abusi contestati rientrano tra le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e, per natura e consistenza, non sono riconducibili né alla ristrutturazione edilizia né alla parziale difformità dal permesso di costruire. Trova quindi applicazione la sanzione demolitoria dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e non quella pecuniaria invocata dal ricorrente.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ribadisce che in materia di abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato, ancorato alla sola sussistenza delle opere abusive. La ponderazione tra interesse pubblico e privato è compiuta a monte dal legislatore. Ne deriva che non occorrono né la comunicazione di avvio del procedimento né un’ampia motivazione, in linea con Cons. Stato Sez. II n. 540 del 2020 e con la sentenza TAR Catania n. 733 del 2025.
Il quarto motivo è parimenti superato. Oltre alla già rilevata inammissibilità, l’assunto è smentito dal contenuto del provvedimento, che richiama le istanze di sanatoria rigettate e le pronunce che ne hanno confermato la legittimità; non risulta inoltre documentata alcuna istanza di accertamento di conformità. Il ricorso è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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