Tettoia chiusa con pannelli e impianti non è struttura precaria (TAR Sicilia n. 1647 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per le opere realizzate ai sensi dell’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003 la nozione di precarietà è ancorata esclusivamente al concetto di facile rimovibilità, da valutarsi in base ai materiali e al metodo applicativo, dovendo la struttura potersi smontare o asportare senza demolizione delle parti fisse alle quali è ancorata. Restano escluse dalla deroga le strutture in muratura o comunque ancorate stabilmente mediante leganti cementizi o derivati. Grava sulla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., l’onere di provare la precarietà e la facile rimovibilità del manufatto, quale presupposto costitutivo della deroga invocata. La chiusura di una tettoia mediante pareti con telai e pannelli stuccati, zoccolatura, rivestimenti interni e posa di impianti integrati esclude la natura precaria dell’opera. La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria non attiene alla legittimità dell’ordine di demolizione, ma alla fase esecutiva, successiva e autonoma.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto alla proprietaria di un’unità immobiliare la demolizione delle opere realizzate in difformità dall’art. 20 della l.r. n. 4/2003, dalla CILA presentata e dai relativi elaborati. L’accertamento tecnico aveva rilevato che la tettoia originaria era stata chiusa con pareti formate da telai e pannelli stuccati con malte cementizie, con applicazione di uno zoccoletto esterno, rivestimento interno in piastrelle e posizionamento, entro le pareti e il controsoffitto, di impianti elettrici e di altri servizi.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza e gli atti presupposti, sostenendo il rispetto della norma regionale e la natura amovibile dei pannelli, fissati con tasselli alla struttura in ferro e tinteggiati solo per ragioni estetiche. Ha inoltre contestato l’applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata valutazione della sanatoria. Il Comune non si è costituito; si è costituito il condominio controinteressato chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la precarietà rileva solo come facile rimovibilità e non come funzionalità occasionale, temporaneità o instabilità strutturale. La deroga dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003 non copre le strutture in muratura o comunque ancorate in via definitiva mediante leganti cementizi, né quelle non smontabili senza attività demolitoria a carattere distruttivo. Il comma 4 della norma conferma che sono precarie le strutture suscettibili di facile rimozione.
Il criterio decisivo è quindi la combinazione tra materiali e metodo applicativo, che deve consentire, almeno in previsione progettuale, lo smontaggio senza demolizione dei componenti fissi. Esula invece dalla valutazione la natura duratura delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare.
Su piano probatorio il Tribunale applica l’art. 2967 cod. civ.: la dimostrazione della precarietà incombe sulla ricorrente, perché la deroga integra il presupposto costitutivo dell’interesse azionato. Nel caso concreto la parte si è limitata ad affermare la natura precaria dell’opera. La documentazione fotografica attiene a una fase iniziale delle lavorazioni e non all’opera finita; le relazioni tecniche non chiariscono il sistema di ancoraggio. Tale ancoraggio, per come emerge dagli atti, esclude la facile rimovibilità senza demolizione delle parti fisse.
Il Tribunale ritiene infondata anche la censura sulla sostituibilità della sanzione demolitoria con quella pecuniaria. La relativa valutazione spetta all’Amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, sicché non incide sulla legittimità dell’atto originario.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio rileva che il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento e disposto la sospensione dei lavori, e che la ricorrente ha depositato relazioni tecniche. In ogni caso, di fronte a un abuso edilizio gli atti comunali sono vincolati, con esclusione dell’applicazione delle garanzie partecipative. Infine, nessuna istanza di sanatoria risulta presentata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese verso il condominio e nulla verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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