Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1658 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo, sia stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione e questa non vi abbia dato esecuzione nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In tal caso il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’ente di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni sulle statuizioni non eseguite confermano l’accertamento dell’inottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 438 del 19 febbraio 2015 del Giudice di Pace di Messina. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato la responsabilità del Comune per i danni da sinistro stradale riportati dal mezzo di proprietà del ricorrente e aveva condannato l’ente al pagamento di una somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, spese di CTU e spese legali.
Il Comune non si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché il titolo, divenuto definitivo, è rimasto ineseguito nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza e li riscontra tutti nella documentazione versata in atti. La sentenza del Giudice di Pace è passata in giudicato, come attestato dal certificato del 19 aprile 2022. La stessa è stata notificata al Comune in forma esecutiva il 29 giugno 2015 presso la sede comunale. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale rileva poi che le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione. A sostegno di tale accertamento concorre l’assoluta mancanza di deduzioni o contestazioni da parte dell’amministrazione intimata, rimasta non costituita. L’inerzia dell’ente integra dunque il presupposto per l’accoglimento del ricorso.
In accoglimento, il Collegio ordina al Comune, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L’ordine è funzionale alla corresponsione delle somme spettanti per effetto del giudicato.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta nel Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito delle competenze professionali idonee all’incarico. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente, con spese a carico del Comune e con autorizzazione all’uso del mezzo proprio, restando esonerato il TAR da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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