Comune risponde alla diffida: insussistente silenzio su istanza vigilanza edilizia (TAR Toscana n. 306 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., quando l’Amministrazione, prima della proposizione del ricorso, abbia riscontrato le istanze del privato con note che danno conto dell’esercizio del potere di vigilanza edilizia e della posizione assunta in ordine alla CILAS. L’obbligo di provvedere non si estende alle valutazioni riservate all’Amministrazione finanziaria, né alla soluzione di contrasti tra condomini. Non è ammessa la conversione del rito ex art. 32 c.p.a. se l’eventuale azione impugnatoria difetta di interesse diretto, concreto e attuale, e l’azione di accertamento resta eccezionale, praticabile solo in assenza di altri strumenti di tutela.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare in un Condominio che ha deliberato lavori di efficientamento energetico e sismico ammessi al Superbonus. Sull’edificio erano emerse difformità di sagoma e prospetto rispetto alla licenza edilizia del 1958. Il Condominio ha deliberato di presentare istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e, contestualmente, la CILAS, senza attendere l’esito della sanatoria.
La ricorrente, che aveva votato contro, ha invitato il Comune ad esercitare la vigilanza edilizia ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha riscontrato con note del 7 agosto e del 27 settembre 2023. Ha poi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l’inerzia e chiedendo, in subordine, l’ordine di conclusione del procedimento. Il Collegio ha prospettato con ordinanza un profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione sulla costituzione del Comune in persona del Dirigente. L’art. 53 dello Statuto comunale attribuisce ai dirigenti la rappresentanza legale e il potere di resistere alle liti nei rispettivi settori, quale espressione del potere gestionale, in linea con l’orientamento di Cass. civ., ss. uu., n. 12868 del 2005.
Nel merito, il ricorso avverso il silenzio è inammissibile: non è riscontrabile l’inerzia. Il Comune, prima del ricorso, ha esercitato il potere di vigilanza e con la nota del 7 agosto 2023 ha comunicato la regolarizzazione del bene e il mancato avvio delle opere dichiarate nella CILAS. Con la nota del 27 settembre 2023 ha precisato, richiamando l’art. 119 del d.l. n. 34/2020 e i chiarimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sotto il profilo edilizio la CILAS poteva ritenersi ammissibile.
Tali risposte danno conto dell’attività svolta e della posizione assunta. Il Comune non avrebbe potuto pronunciarsi sull’ammissibilità al beneficio fiscale, valutazione riservata all’Amministrazione tributaria, né era tenuto a risolvere contrasti tra condomini e professionisti.
Non sussistono i presupposti per la conversione del rito ex art. 32 c.p.a.: un eventuale ricorso impugnatorio non sarebbe sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale. La sanatoria e il mancato avvio delle opere hanno reso impossibile la situazione di illegittimità paventata. La ricorrente vanta solo un interesse astratto e futuro all’accertamento della validità della CILAS sul piano fiscale, condizionato a un provvedimento negativo oggi inesistente. L’azione di accertamento è ammessa eccezionalmente, in assenza di altri strumenti di tutela (Cons. Stato, sez. IV, n. 113 del 2019), ipotesi qui esclusa. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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