Ottemperanza e successione dell’Arma dei Carabinieri nel giudicato sul Corpo forestale (TAR Puglia n. 1220 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta va individuato nel soggetto che, per successione a titolo universale, è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’amministrazione inottemperante. L’art. 18 del d.lgs. n. 177/2016 ha trasferito all’Arma dei carabinieri le funzioni del disciolto Corpo forestale dello Stato, con la conseguenza che l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza che imponeva la rivalutazione della promozione per merito straordinario spetta al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, con facoltà di delega alle Commissioni di avanzamento competenti. Il giudice dell’ottemperanza può rendere i chiarimenti richiesti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., precisando la portata conformativa del giudicato senza alterarne il contenuto.
Il Fatto
Il ricorso per ottemperanza riguarda il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, Sez. III n. 805/2019 del 5.6.2019, che aveva accolto l’impugnazione avverso l’encomio solenne tributato ad alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato, in luogo della invocata promozione per merito straordinario. Il giudice aveva ravvisato il vizio di difetto di motivazione e la contraddittorietà tra le segnalazioni, la proposta di promozione e la delibera conclusiva.
Con successiva sentenza n. 835/2023 la stessa Sezione aveva accolto il primo ricorso per ottemperanza, imponendo all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notifica. Trascorso inutilmente il termine, i ricorrenti hanno reiterato l’istanza di nomina di un commissario ad acta. Il Corpo forestale dello Stato ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità esecutive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata conformativa del giudicato, già delineata nella precedente sentenza n. 835/2023. L’annullamento dell’encomio solenne non lasciava margini di discrezionalità: una volta acquisiti gli elementi istruttori, l’amministrazione avrebbe dovuto pervenire al riconoscimento della promozione per meriti straordinari. Ne derivava l’obbligo di convocare nuovamente gli organi competenti affinché si pronunciassero “ora per allora”, rivalutando l’attività investigativa secondo i criteri indicati dal giudice.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale affronta il nodo dell’individuazione del soggetto tenuto all’esecuzione. Il d.lgs. n. 177/2016 ha disciolto il Corpo forestale dello Stato, assorbendolo nell’Arma dei carabinieri. L’art. 18 del decreto sancisce che l’Arma succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo, realizzando una successione a titolo universale che opera anche per le controversie aventi ad oggetto fatti antecedenti all’entrata in vigore della normativa.
Il Collegio richiama altresì l’art. 18, comma 12-sexies, del d.lgs. n. 177/2016, che disciplina la definizione dei procedimenti concernenti le ricompense per lodevole comportamento o particolare rendimento. Alla luce di tale quadro, la nomina del commissario ad acta non può che cadere sul Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, con facoltà di delega alle Commissioni di avanzamento competenti e ai comandanti dei reparti di appartenenza dei ricorrenti, individuati dopo il transito dal Corpo forestale.
Il Tribunale, pertanto, accoglie l’istanza e nomina il commissario ad acta, fissando il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione per l’esecuzione. Contestualmente rende i chiarimenti richiesti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., nei sensi sopra indicati, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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