Ricorso straordinario inammissibile per espropriazione connessa a infrastruttura strategica (TAR Lombardia n. 1380 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento sono disciplinati dall’art. 125, comma 1, cod. proc. amm., che richiama l’art. 120, comma 1, cod. proc. amm. e impone l’impugnazione unicamente in sede giurisdizionale innanzi al TAR competente. In tali materie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile, con la conseguenza che l’atto di trasposizione dinanzi al Tribunale amministrativo è parimenti inammissibile. L’esclusività del rimedio giurisdizionale implica il rispetto dei termini di decadenza previsti per il ricorso al TAR. La disciplina speciale si distingue da quella dei procedimenti espropriativi ordinari, per i quali opera il solo art. 119 cod. proc. amm.. La parziale errata indicazione dell’autorità cui ricorrere non integra l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di un diritto di retrocessione su terreni siti nel Comune di Segrate, hanno impugnato il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano ha disposto l’espropriazione delle aree per la realizzazione della variante alla strada provinciale n. 103, nonché gli atti connessi e presupposti.
La vicenda trae origine dall’acquisizione volontaria dei terreni nel 1992 da parte della società concessionaria, con espressa previsione del diritto alla retrocessione in caso di mancata esecuzione dell’opera. Trasferito il diritto ai ricorrenti e intervenuto il nulla osta alla retrocessione, la procedura di determinazione del valore non è stata conclusa. L’ente proprietario ha poi subordinato il trasferimento delle aree alla rinuncia formale al diritto di retrocessione, che i ricorrenti hanno rifiutato. Il ricorso è stato proposto mediante atto di trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio congiunta, non emergendo le ragioni eccezionali richieste dal codice del processo amministrativo, e affronta le eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, tra cui l’asserita prescrizione del diritto alla retrocessione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario risulta fondata. Il giudizio concerne la legittimità di un decreto di espropriazione adottato per la realizzazione di un’opera di preminente interesse nazionale. Trova quindi applicazione l’art. 125, comma 1, cod. proc. amm., che estende le disposizioni del Capo, con esclusione dell’art. 122, ai giudizi sulle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche e sulle relative attività ablatorie, e richiama l’art. 120, comma 1, cod. proc. amm., il quale prescrive l’impugnazione unicamente dinanzi al Tribunale amministrativo competente.
Da tale esclusività deriva l’inammissibilità del ricorso straordinario e, conseguentemente, dell’atto di trasposizione che ne costituisce la fase giurisdizionale. Il Collegio sottolinea che la norma impone anche il rispetto dei termini di decadenza propri del ricorso giurisdizionale, richiamando sul punto TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sentenza n. 46 del 2024.
Non convince l’argomento difensivo secondo cui l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione al ricorso straordinario: la questione attiene al mancato rispetto dell’art. 120, comma 1, cod. proc. amm. e le sue conseguenze processuali emergono solo all’esito della riassunzione. Il Collegio distingue poi i procedimenti espropriativi ordinari, regolati dal solo art. 119 cod. proc. amm., da quelli connessi a infrastrutture strategiche, soggetti anche alla disciplina speciale.
Quanto alla rimessione in termini ex art. 37 cod. proc. amm., la parziale errata indicazione dell’autorità nel provvedimento impugnato non integra né un’oggettiva incertezza di diritto né un grave impedimento di fatto. L’art. 125, comma 1, cod. proc. amm. è rimasto inalterato dal 2010 ed è stato costantemente interpretato nel senso dell’esclusività del rimedio giurisdizionale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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