Obbligo vaccinale e sospensione: escluse perdita di ferie e anzianità (TAR Sicilia n. 1658 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del lavoratore che non si sottoponga all’obbligo vaccinale non può produrre conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, ha carattere speciale e deroga alla disciplina generale; come tale va interpretato in senso stretto e non consente all’amministrazione di imporre la decurtazione dell’anzianità o la mancata maturazione delle ferie. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la temporanea impossibilità della prestazione ed esclude il diritto all’assegno alimentare, non essendo configurabile un sinallagma funzionale nel periodo di sospensione. Il congedo per malattia non integra causa di esenzione dall’obbligo vaccinale.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno con qualifica di Vigili del Fuoco, sono stati sospesi dal servizio per non aver documentato la vaccinazione anti-Covid-19 richiesta dalla normativa emergenziale. Le sospensioni, disposte in momenti diversi per ciascuno, sono state poi revocate; il Ministero ha contestualmente contestato l’assenza per i periodi corrispondenti e ha chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato il recupero delle somme corrisposte, con trattenute in busta paga rateizzate.
I lavoratori hanno adito il TAR chiedendo, in via principale, la disapplicazione della normativa e la rimessione alla Corte costituzionale; in via gradata, l’accertamento del diritto alla retribuzione, ovvero a un assegno alimentare; in ogni caso, l’annullamento delle trattenute e la ricostruzione di ferie e anzianità. Il Ministero si è costituito difendendo la conformità della disciplina ai principi costituzionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza n. 15 del 2023 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la previsione dell’obbligo vaccinale, quale contemperamento tra libertà di cura individuale e tutela della salute collettiva. Le censure di illegittimità costituzionale sono pertanto infondate, anche con riguardo al consenso informato, richiamandosi la sentenza n. 14 del 2023 e l’art. 1 della legge n. 219/2017: la natura obbligatoria del vaccino non esclude la necessità di raccogliere il consenso.
Quanto all’assegno alimentare, il Tribunale esclude che sussista un obbligo costituzionale di accollo al datore di lavoro. L’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 fa riferimento a ogni emolumento comunque denominato. Nel periodo di sospensione manca il sinallagma funzionale e il lavoratore, con scelta libera e rivedibile, si sottrae unilateralmente alle condizioni di sicurezza della prestazione. La comparazione con la sospensione disciplinare o cautelare è improponibile, avendo quella natura provvisoria e presupponendo responsabilità non ancora accertate.
Diverso esito riguarda la richiesta di ricostruzione di ferie e anzianità. Il Collegio qualifica l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 come norma speciale e di stretta interpretazione: essa deroga alla disciplina generale e l’amministrazione non può imporre conseguenze non espressamente previste. È quindi illegittima ogni ulteriore decurtazione rispetto alla privazione della retribuzione, come la perdita dell’anzianità di servizio o la mancata maturazione della licenza ordinaria. Sul punto il Tribunale richiama il precedente del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 16/2023.
È invece respinta la domanda del ricorrente che invocava la giustificata natura dell’assenza per malattia. L’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 individua tassativamente le ipotesi di esonero: il congedo per malattia non vi rientra, come confermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 8329/2023 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.