Non ammissione alla classe successiva e obblighi di recupero della scuola (TAR Lombardia n. 899 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva. Tale giudizio si fonda, senza alcun intento punitivo, sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul suo grado di maturazione personale. La scuola non è tenuta a programmare appositi corsi di recupero in vista delle prove di riparazione: ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.P.R. n. 122/2009 è sufficiente la predisposizione di interventi didattici, che possono consistere nell’indicazione dell’oggetto e delle modalità dello studio individuale. Il mancato recupero delle insufficienze per le quali il giudizio è sospeso comporta automaticamente la non ammissione, poiché la normativa richiede una votazione sufficiente in tutte le materie.
Il Fatto
Al termine dell’anno scolastico 2021/22, il consiglio di classe di un istituto superiore ha deliberato all’unanimità la non ammissione di uno studente alla quinta classe. Il provvedimento è stato adottato dopo il mancato superamento delle prove di recupero nelle due materie in cui lo studente aveva riportato insufficienze: economia aziendale e lingua spagnola.
Lo studente, divenuto maggiorenne, e i genitori hanno impugnato il giudizio deducendo la mancata attivazione del progetto dedicato allo studente-atleta di alto livello, la mancata comunicazione dell’andamento scolastico e degli strumenti di recupero, l’omessa predisposizione di un corso di recupero di lingua spagnola e l’illegittima composizione della commissione d’esame di recupero. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la doglianza sull’accesso al Progetto didattico studente-atleta di alto livello. Il piano formativo personalizzato è subordinato, ai sensi del decreto ministeriale n. 279/2018 e della nota ministeriale n. 2095/2021, alla certificazione da parte degli enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP del possesso di specifici requisiti. Tali certificazioni non sono state mai prodotte: il ricorrente ha consegnato solo due comunicazioni delle società sportive recanti le giornate di allenamento.
Quanto agli obblighi di informazione e di recupero, il TAR richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, citando tra le altre T.A.R. Roma n. 6095 del 2021, T.A.R. Palermo n. 700 del 2021 e T.A.R. Milano n. 1456 del 2023. L’eventuale omissione non vizia il giudizio di non ammissione, che si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione: l’ammissione al ciclo successivo potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo.
Nel caso concreto, la famiglia ha comunque potuto informarsi tramite i colloqui con i docenti e la consultazione del registro elettronico. Per economia aziendale è stato attivato uno specifico corso di recupero; per la lingua spagnola l’istituto ha suggerito un ripasso individuale. Sul punto il Collegio precisa che la scuola non è tenuta a programmare appositi corsi in vista delle prove di riparazione: l’art. 4, comma 6, d.P.R. n. 122/2009 richiede solo interventi didattici, e l’ordinanza ministeriale n. 92/2007 lascia ampia autonomia all’istituto nella scelta dei modelli didattico-metodologici.
La censura sulla composizione della commissione è giudicata generica e indimostrata. In ogni caso è irrilevante, perché lo studente è risultato insufficiente anche in economia aziendale: ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Il mancato recupero delle insufficienze comporta dunque automaticamente la non ammissione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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