Vincolo espropriativo decaduto e obbligo di nuova pianificazione urbanistica (TAR Sicilia n. 2776 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del vincolo espropriativo impone all’Amministrazione l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lo lasci privo di concreta disciplina. A fronte dell’istanza del proprietario volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica, il Comune è tenuto a pronunciarsi con una determinazione esplicita e conclusiva, in forza del principio generale sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 2 della legge regionale n. 10/1991. L’avvio del procedimento non ne determina la conclusione: la mancata definizione della parte di competenza dell’Amministrazione rende il ricorso per esecuzione fondato. Il giudice amministrativo ordina la definizione del procedimento entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in Acireale, censito al catasto e qualificato in parte come verde pubblico con destinazione a parcheggio e aree di protezione civile e in parte come strada di Piano Regolatore Generale, aveva chiesto al Comune la riclassificazione urbanistica dell’area. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, assumendo la natura meramente conformativa del vincolo. Con sentenza n. 445/2024 il TAR aveva annullato il diniego, riconoscendo la natura espropriativa del vincolo e l’obbligo di attribuire una nuova disciplina urbanistica all’area.
Il Comune ha avviato il procedimento solo il 13 gennaio 2025, senza però concluderlo. L’interessato ha diffidato l’Amministrazione a definire il procedimento con nota del 5 maggio 2025, senza ottenere riscontro. Ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, allegando l’assegnazione di una nuova classificazione all’area, pur a fronte di un procedimento non ancora concluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza alla sentenza di annullamento del diniego. Il thema decidendum riguarda l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di rideterminazione della destinazione urbanistica a seguito della decadenza del vincolo espropriativo.
La scadenza del vincolo espropriativo comporta l’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene senza lasciarlo privo di concreta disciplina. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo della stessa Sezione (T.A.R. Catania, Sezione III, n. 2945/2019; Sezione III, n. 450/2018; Sezione II, n. 2734/2016; Sezione I, n. 1631/2016; Sezione I, n. 1748/2015; Sezione I, n. 2837/2014; Sezione I, n. 2031/2013).
A fronte dell’istanza del proprietario, il Comune è tenuto a pronunciarsi con una determinazione esplicita e conclusiva, in forza del principio generale sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 2 della legge regionale n. 10/1991. Nella specie il procedimento risulta avviato ma non definito per la parte di competenza dell’Amministrazione.
L’eccezione di improcedibilità non è accolta: la nuova classificazione richiamata dal Comune non è supportata da un procedimento concluso, sicché permane l’interesse alla pronuncia. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Per l’effetto, il Collegio ordina al Comune di definire il procedimento nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile dell’Area del Comune di Riposto con competenza in materia urbanistica, con facoltà di delega, che provvederà nel successivo termine di centoventi giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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