Vincolo preordinato all’esproprio per impianti TLC e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Piemonte n. 1925 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore di reti di comunicazione elettronica è autorità espropriante ai sensi dell’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 327/2001, ed è pertanto legittimato a chiedere l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il carattere di pubblica utilità ex lege degli impianti non elimina la discrezionalità dell’amministrazione competente: la fase di apposizione del vincolo non si esaurisce nel controllo dei profili urbanistici ed edilizi, ma impone la piena valutazione di tutti gli interessi in conflitto. L’espropriazione resta extrema ratio e il Comune deve verificare, secondo i principi di necessità e proporzionalità, se l’interesse al regolare svolgimento del servizio possa essere soddisfatto senza l’acquisizione coattiva. Non è configurabile in capo all’amministrazione un mero potere accertativo dei presupposti di legge.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una stazione radio base per telefonia installata su un’area in forza di un contratto di locazione. La titolarità della posizione di conduttore le è stata trasferita nel 2015, all’esito del conferimento del ramo di azienda relativo alle infrastrutture passive di rete. Nel 2022 la proprietà dell’immobile è stata acquistata, per usufrutto trentennale, da una società subentrata al locatore originario.
Dopo un tentativo di acquisto dell’immobile non andato a buon fine, la ricorrente ha chiesto al Comune di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo. A fronte dell’inerzia dell’ente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., definito con condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento. Il Comune ha quindi respinto l’istanza con la determina impugnata e con la delibera di Giunta che richiamava una precedente pronuncia del TAR. La società ha chiesto l’annullamento di entrambi gli atti, contestando l’illegittimo privilegio degli interessi del privato proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della controinteressata, secondo cui la ricorrente, in quanto tower company, non sarebbe portatrice di alcun interesse pubblico alla continuità delle reti. L’eccezione è respinta: ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità ex lege, e il comma 3 attribuisce all’operatore la qualifica di autorità espropriante.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto limitarsi a verificare i profili di compatibilità urbanistica ed edilizia, senza sindacare i presupposti della procedura ablativa, essendo il rifiuto del proprietario sufficiente a integrare la precondizione del mancato accordo sul corrispettivo. La tesi non è condivisa. Il richiamo agli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 327/2001 rende palese che la fase di apposizione del vincolo si svolge nella pienezza dei poteri amministrativi, come affermato dal TAR Toscana, sez. I, n. 1032 del 2026.
Il Collegio richiama poi il Cons. Stato, sez. IV, n. 1249 del 2023, che ha escluso qualsiasi obbligo dell’amministrazione di dar corso all’esproprio e ha negato la configurabilità di un mero potere accertativo. L’espropriazione è extrema ratio: in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità va ricercata la soluzione di minor sacrificio per il privato, e tali regole valgono anche per le infrastrutture di telecomunicazione, come precisato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 202 del 2026.
La fase di apposizione del vincolo apre e qualifica l’intero procedimento, secondo la ricostruzione dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2007. Neppure l’art. 44, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003, che consente la procedura anche per impianti già realizzati in forza di accordi privatistici, impone all’ente di apporre sempre il vincolo: resta il dovere di bilanciare l’interesse dei proprietari con quello al regolare svolgimento del servizio.
Il Collegio distingue infine i precedenti invocati dalla ricorrente. L’ordinanza cautelare n. 169/2025 del TAR Lombardia, Brescia, riguardava un operatore che aveva perso la disponibilità del terreno per disdetta del contratto, con un divieto generalizzato di localizzazione: ipotesi non sovrapponibile. Analogamente il TAR Lombardia n. 3013 del 2026 concerne un’amministrazione che aveva esercitato la discrezionalità in senso favorevole all’istante. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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