Astreinte esclusa per crisi di finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1870 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può negare la condanna della P.A. inadempiente al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’istituto non è astrattamente precluso nei confronti del debitore pubblico, ma la sua applicazione è subordinata a una verifica concreta dei presupposti e resta affidata al potere discrezionale di graduazione dell’importo. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico costituiscono ragioni ostative valutabili dal giudice, in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., idonee a giustificare il rigetto della domanda di astreinte. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, con sentenza n. 575/2018, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente le differenze retributive maturate in relazione a contratti a tempo determinato reiterati oltre il termine di trentasei mesi, parametrate a quanto sarebbe spettato in base a un contratto a tempo indeterminato decorrente dal primo contratto a termine, oltre a rivalutazione e interessi. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2019.

Poiché il Ministero non ha provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza è passata in giudicato ed è stata regolarmente notificata all’Amministrazione, che non l’ha eseguita spontaneamente.

Nel merito il ricorso è fondato. L’inadempimento dell’Amministrazione non è contestato e il Ministero va condannato a dare esecuzione alla sentenza, liquidando e corrispondendo le somme ivi indicate. Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Cons. Stato, A.P., n. 15/2014, secondo cui le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica dei presupposti e nella graduazione dell’importo. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative.

Alla luce di tale orientamento, il TAR ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando TAR Lazio, sez. III, n. 9022/2018, TAR Lazio, sez. II, n. 3101/2018 e TAR Campania, sez. VII, n. 3836/2018. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è pertanto rigettata, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 800,00 e distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *