Agriturismo in edifici preesistenti: il triennio non sana la costruzione ex novo (Cons. Stato n. 5584 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 1, l. n. 96/2006 costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio e impone che gli edifici destinati ad attività agrituristica preesistano all’inizio delle attività edificatorie volte al loro reimpiego. Il triennio previsto dall’art. 154, comma 1, l.r. Lombardia n. 31/2008 non introduce un autonomo requisito di anzianità, ma qualifica la preesistenza richiesta dalla legge statale: l’immobile deve essere stato realizzato almeno tre anni prima dell’avvio dell’attività agrituristica. È pertanto illegittimo il diniego di aggiornamento del certificato di connessione che si fondi sulla mancanza del requisito della preesistenza, restando irrilevante il decorso del triennio tra ultimazione dei lavori e presentazione dell’istanza quando l’edificio sia stato costruito ex novo per finalità agrituristiche.
Il Fatto
Un’azienda agricola chiedeva alla Regione Lombardia l’aggiornamento del certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica, per includervi una porzione di fabbricato realizzata e accatastata nel 2018 e destinata sin dall’origine ad agriturismo in forza di un permesso di costruire convenzionato. La Regione negava l’aggiornamento, rilevando che il manufatto non era stato realizzato per fini agricoli e che difettava il requisito della preesistenza rispetto all’attività agrituristica.
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva i motivi sull’incompetenza e sulla preesistenza, accogliendo invece quello relativo alla verifica dell’ampliamento consentito dall’art. 154, comma 3, l.r. n. 31/2008. L’azienda appellava, insistendo sull’applicabilità del solo requisito del triennio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 96/2012 e Corte cost. n. 68/2023), secondo cui la norma statale mira a impedire che vengano costruiti edifici ad hoc per l’attività agrituristica, con alterazione dell’ambiente agreste a vantaggio del turismo. La preesistenza dell’immobile rispetto all’inizio delle attività edificatorie di reimpiego è dunque condizione indefettibile.
Quanto alla disciplina regionale, il Consiglio di Stato esclude il contrasto con la norma nazionale e ritiene possibile una interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008, nel solco di Corte cost. n. 356/1996: il triennio non è autonomo presupposto, ma specificazione temporale della preesistenza. Ne deriva che il lasso temporale deve intercorrere tra la realizzazione del manufatto e l’avvio dell’attività di reimpiego, non tra il completamento dei lavori e la presentazione dell’istanza.
Il Collegio giudica irragionevole la tesi dell’appellante, che consentirebbe la costruzione ex novo di edifici agrituristici imponendone poi il non uso per un triennio, e svuoterebbe di utilità il limite dell’ampliamento una tantum del dieci per cento. Irrilevante è anche la modifica sopravvenuta della norma regionale, che richiede la previa destinazione agricola, poiché l’ostacolo deriva dall’assenza della preesistenza.
Respinti anche i motivi sulla competenza regionale e sul preteso disuso indotto: la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di agriturismo, mentre la destinazione urbanistica resta affidata al Comune, il cui titolo abilitativo non è stato posto in discussione. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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