Acquisizione ipso iure dell’area abusiva e culpa del proprietario inottemperante (Cons. Stato n. 1424 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, non costituisce conseguenza della realizzazione dell’abuso edilizio, ma della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Il trasferimento avviene ipso iure alla scadenza del termine assegnato, con la conseguenza che l’atto comunale successivo ha natura meramente ricognitiva di un effetto già verificatosi. La sanzione è applicabile anche al proprietario non autore dell’abuso, purché destinatario dell’ordinanza di demolizione; questi può sottrarvisi solo dimostrando che il mancato ripristino non gli è imputabile. L’inerzia del proprietario, che non si attivi concretamente per conseguire la disponibilità dell’area, integra il presupposto della colpevolezza richiesto dalla norma.
Il Fatto
L’appellante acquista nel 2015 un terreno pertinenziale a un capannone, sul quale la precedente proprietaria aveva realizzato diversi abusi edilizi: pavimentazione esterna, deposito di materiali, muri perimetrali e un serbatoio di carburante. Con ordinanza n. 39 del 2019 il Comune ingiunge la rimozione delle opere sia alla società venditrice sia all’acquirente, in qualità di proprietaria. L’ordinanza non viene impugnata.
A seguito di un sopralluogo che accerta l’inottemperanza, il Comune irroga la sanzione pecuniaria alla sola venditrice e preannuncia l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. L’appellante impugna tale atto e, con motivi aggiunti, la nota di incarico per la progettazione del ripristino. Il TAR Lombardia respinge il ricorso: dichiara inammissibili le censure contro l’ordinanza di demolizione non impugnata, ritiene la proprietaria colpevolmente inerte e inammissibili i motivi aggiunti avverso atti endoprocedimentali. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il fatto, escludendo che l’appellante abbia concorso nella realizzazione degli abusi, ma anche che essa fosse estromessa dal possesso dell’area. La diffida prodotta lamenta l’occupazione della venditrice, non l’impossibilità di accedere; nel giudizio civile pendente l’appellante non ha formulato domanda di consegna. L’occupazione della venditrice, dunque, non risulta esclusiva.
Il primo motivo è respinto: l’ordinanza di demolizione, diretta anche alla proprietaria, era immediatamente lesiva e già preavvisava l’applicazione delle sanzioni dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La sua mancata impugnazione rende inammissibili le censure successive.
Quanto alla posizione della proprietaria, la Corte conferma che la mera estraneità all’abuso non vale a qualificarla incolpevole. La responsabilità oggettiva del proprietario cede solo quando questi, appresa l’esistenza delle opere, si adoperi fattivamente per recuperare il bene. Nella specie l’appellante si è limitata a iniziative stragiudiziali, senza compiere quanto necessario al ripristino, che non richiedeva la collaborazione dell’occupante.
Il terzo motivo è infondato alla luce della Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: l’acquisizione avviene ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni, e la regola vale per tutti i destinatari dell’ordine, anche per il nudo proprietario. Questi può dedurre la non imputabilità del mancato ripristino, ma l’attivazione concreta serve proprio a dimostrare l’impossibilità di demolire nel termine.
Il quarto motivo è parzialmente fondato ma infondato nel merito: il Comune ha quantificato l’area in 450 mq e ha rinviato a un atto successivo l’esatta individuazione dell’area ulteriore. Il quinto motivo è respinto richiamando la natura dell’atto di acquisizione, meramente ricognitiva del trasferimento già avvenuto. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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