Vincolo paesaggistico prevale e vieta sanatoria del manufatto in cemento armato (Cons. Stato n. 9263 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il valore paesaggistico-ambientale, nella sua preminenza tra i valori di rilievo costituzionale, opera come limite legittimo all’iniziativa economica ai sensi dell’art. 41, secondo comma, Cost. e impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio, alla luce dell’art. 9 Cost. come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022. Le valutazioni di compatibilità paesaggistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, fuori dai tassativi casi di giurisdizione di merito dell’art. 134 c.p.a. La sanatoria postuma ex art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004 è ammessa solo per gli abusi minori riconducibili a manutenzione ordinaria o straordinaria: la realizzazione di un fabbricato in cemento armato in zona vincolata integra nuova costruzione e resta insanabile. La motivazione del diniego non richiede confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un privato otteneva l’autorizzazione paesaggistica e il provvedimento autorizzativo unico per un manufatto da adibire a snack bar all’interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in area vincolata. Il progetto assentito prevedeva struttura interamente in legno. In fase esecutiva il manufatto veniva realizzato con impalcato in cemento armato, parzialmente traslato rispetto al progetto, con muretto di confine.
Chiesta la sanatoria, la Soprintendenza esprimeva parere contrario e il Comune negava la conformità: il fabbricato eseguito era integralmente diverso da quello assentito e coincideva con il progetto già respinto nel 2015. Il TAR Campania accoglieva il ricorso e ordinava il riesame. La Soprintendenza appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’appello devolve l’intero thema decidendum e, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina direttamente i motivi del ricorso originario, che perimetrano il processo ex art. 104 c.p.a.
I primi tre motivi sono inammissibili nella parte in cui investono il merito della valutazione di incompatibilità paesaggistica. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 105 del 2024 e la Sez. IV n. 2836 del 2023: la riforma costituzionale ha rafforzato la tutela ambientale e paesaggistica, anche nell’interesse delle future generazioni. Ne deriva l’inammissibilità del sindacato sostitutivo richiesto al giudice amministrativo.
Nel merito le censure sono infondate. Il parere si fonda su istruttoria completa e sul raffronto tra fabbricato realizzato, progetto assentito e progetto già denegato. La Soprintendenza ha esaminato le osservazioni del privato, ha autorizzato le opere sul muro di cinta e ha chiarito che il rivestimento in legno della struttura in cemento armato costituisce mero espediente.
Nessuna violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: non è imposta una confutazione analitica delle argomentazioni private, come confermano Cons. Stato Sez. V n. 8063 del 2023 e Sez. II n. 7158 del 2023. Parimenti infondata la censura sull’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004: per Cons. Stato Sez. VI n. 4181 del 2023 la norma riguarda solo abusi minori. Non è logicamente sostenibile che un fabbricato in cemento armato sia privo di impatto paesaggistico.
Manifestamente infondato il motivo sull’incompetenza: le attribuzioni del SUAP non si sostituiscono a quelle del Comune come autorità ambientale nel procedimento di autorizzazione postuma. Respinto anche il motivo di illegittimità derivata. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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