Vincolo paesaggistico e sanatoria edilizia di opere non visibili dall’esterno (Cons. Stato n. 9828 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La natura preclusiva del vincolo paesaggistico rispetto alla sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è predicabile in via automatica. Essa richiede una motivazione che dia conto del possibile contrasto delle opere con i valori di tutela, non essendo sostenibile quando le opere non risultino visibili dall’esterno e non siano quindi idonee a incidere sul valore estetico-culturale dell’area. Il provvedimento di diniego di sanatoria che si limiti a rinviare per relationem ad altri atti, non depositati in giudizio a seguito di ordine istruttorio rimasto inadempiuto, è carente di motivazione. Il giudice che abbia disposto l’acquisizione degli elementi ritenuti necessari non può respingere il ricorso senza averli acquisiti, valorizzando la condotta processuale della parte resistente.
Il Fatto
Il padre dell’appellante, titolare di una concessione demaniale marittima su un’area di mq 150 con manufatto e tettoia, presentava nel 2003 domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 legge n. 47/1985, avendo realizzato tramezzi interni e una porta finestra in difformità dalla licenza edilizia originaria. Il Comune rigettava la domanda per il vincolo paesistico gravante sull’area. Nel frattempo la concessione era stata intestata al figlio, che proponeva ricorso avverso il diniego.
Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare, accoglieva la domanda. Disponeva poi istruttoria per acquisire gli atti del procedimento e una relazione sulla effettiva consistenza delle opere. L’amministrazione non eseguiva l’ordine istruttorio. Con sentenza n. 13217/2020 il TAR rigettava il ricorso, richiamando il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e il corretto invio del preavviso di rigetto. L’appellante censurava, tra l’altro, il difetto di motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo relativo al rigetto della prima censura di primo grado, escludendo l’esame dei motivi nuovi introdotti con la memoria non riconducibili a logico sviluppo argomentativo dell’appello.
Il mezzo è fondato. Il provvedimento di diniego non risulta adeguatamente motivato in relazione alle ragioni del rigetto della sanatoria edilizia, tenuto conto della natura delle opere, aspetto già valorizzato dalla pronuncia cautelare del primo giudice. Le ragioni del diniego vengono individuate mediante rinvio per relationem ad altri atti, di cui il primo giudice aveva ordinato il deposito, senza che l’incombente istruttorio sia stato eseguito dall’amministrazione.
Il TAR, che pure aveva disposto attività istruttoria sul punto, ha respinto il ricorso pur a seguito dell’inadempimento dell’ordine istruttorio: dunque senza aver acquisito gli elementi a suo stesso dire necessari, e senza trarre conseguenze dalla condotta processuale della parte resistente.
Neppure i riferimenti della sentenza gravata al vincolo paesaggistico possono essere condivisi. La peculiare natura delle opere rende implausibili, in difetto di diverse e più approfondite risultanze da specificare in motivazione, il possibile contrasto delle stesse con i valori di tutela. La natura preclusiva del vincolo rispetto alla sanatoria edilizia è difficilmente predicabile, salvo diversa e più adeguata motivazione, laddove le opere non risultino visibili dall’esterno e non siano tali da avere un impatto sul valore estetico-culturale dell’area interessata.
Il ricorso in appello è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il provvedimento impugnato è annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione adotterà, emendati dal vizio riscontrato. Le spese del doppio grado sono compensate, trattandosi di accoglimento che implica la riedizione del potere e che non esprime una fondatezza sostanziale delle ragioni dell’interessato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.