Chiusura esercizio per contrabbando non estensibile al subentrante senza prova elusiva (TAR Puglia n. 779 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale prevista dall’art. 5, comma 1, legge n. 50/1994 ha natura afflittiva e non può prescindere dall’accertamento, quanto meno, della imputabilità soggettiva della condotta al destinatario della misura. Ne consegue che la sanzione non è eseguibile nei confronti del titolare subentrato nella gestione del locale quando l’Amministrazione non abbia motivato, nel provvedimento, la natura elusiva del subentro. Tale natura non può essere presunta e non può essere integrata per la prima volta in sede giudiziale mediante scritti difensivi. Resta ferma la possibilità di dimostrare la finalità elusiva, purché sorretta da elementi indiziari precisi, univoci e concordanti già acquisiti nel procedimento.
Il Fatto
Nel corso di un accesso presso un esercizio di vendita al dettaglio, la Guardia di Finanza accertava l’esposizione al pubblico di prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, privi di fatture d’acquisto e di autorizzazioni. I militari contestavano la violazione del combinato disposto degli artt. 62-quater d.lgs. n. 504/1995 e 291-bis d.P.R. n. 43/1973, procedendo al sequestro amministrativo di 279 flaconi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponeva quindi la chiusura dell’esercizio per ventidue giorni, con atto esecutivo notificato in un primo momento alla titolare del locale al momento della verifica e, successivamente, al nuovo titolare, subentrato nella gestione. Quest’ultimo impugnava la determinazione e gli atti esecutivi, contestando di essere un mero subentrante e non il soggetto destinatario della sanzione. Il TAR accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 6 del 10 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della misura. La chiusura dell’esercizio ex art. 5, comma 1, legge n. 50/1994 è sanzione amministrativa ulteriore e accessoria rispetto alle sanzioni penali, con funzione punitiva e graduabile fra un minimo e un massimo. La giurisprudenza ne sottolinea la natura reale, collegata al locale e all’autorizzazione commerciale, per evitare che il cambio di titolarità eluda il potere sanzionatorio.
Il TAR ritiene però di rileggere tale orientamento alla luce dei principi affermati da Cons. Stato, Sez. II, n. 3548 del 4 giugno 2020. Una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 689/1981 impone di estendere i principi di colpevolezza e di imputabilità soggettiva a ogni illecito amministrativo, anche quando la sanzione non sia pecuniaria. L’irrogazione, pertanto, non può prescindere dall’accertamento dell’attribuibilità della condotta principale al destinatario finale.
Il Collegio ammette l’eccezione: la sanzione resta eseguibile se si dimostra la natura elusiva della cessione d’azienda. Tale natura, tuttavia, non può essere semplicemente presunta in assenza di elementi indiziari di fraudolenza.
Nel caso concreto i provvedimenti impugnati non contengono alcun riferimento alla ritenuta elusività dell’operazione. Gli indizi — coincidenza della denominazione, del settore merceologico, dei locali e dei domicili — compaiono per la prima volta nella memoria difensiva dell’Agenzia. Si tratta di integrazione postuma della motivazione, inammissibile secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 1903 del 27 febbraio 2024 e di Cons. Stato, Sez. III, n. 3488 del 10 luglio 2015.
La documentazione versata in giudizio è peraltro successiva all’adozione degli atti e rivela una istruttoria lacunosa: la data di inizio attività del nuovo titolare risulta anteriore alla cessazione della precedente, circostanza che avrebbe richiesto approfondimento in sede amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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