Onere della prova sulla data dell’abuso e affidamento nell’ordinanza di demolizione (Cons. Stato n. 9826 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’opera edilizia realizzata sine titulo, l’onere di provare la data di ultimazione dei lavori ai fini della sanatoria grava sul privato interessato, non sull’amministrazione, alla quale compete solo il potere-dovere di sanzionare. La sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente allo scopo. L’ordinanza di demolizione emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso si motiva con il richiamo al carattere abusivo dell’opera: il decorso del tempo e l’inerzia del Comune non radicano alcun legittimo affidamento e non impongono un obbligo motivazionale rafforzato. La natura vincolata dell’attività repressiva esclude il sindacato di proporzionalità e l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria quando le opere abbiano determinato variazioni essenziali.

Il Fatto

Il Comune di Roccadaspide ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 55 del 5 dicembre 2018 per lavori eseguiti in assenza di autorizzazione antisismica su un fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 974/2020 ha respinto il ricorso, escludendo la sanatoria in ragione delle risultanze della verificazione e della non corrispondenza tra oggetto dell’ordinanza e oggetto della domanda di condono.

I proprietari hanno proposto appello, deducendo violazione della riserva di amministrazione, errata distribuzione dell’onere della prova, insussistenza del legittimo affidamento, illegittimità del diniego della sanzione pecuniaria e difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al primo, il TAR non ha aggiunto un autonomo elemento motivazionale al provvedimento, ma ha scrutinato il thema decidendum introdotto dai ricorrenti, che assumevano l’avvenuto condono delle opere. Il rilievo sulla mancata prova della datazione è mera aggiunta rispetto alle considerazioni assorbenti del primo giudice.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’onere probatorio circa il momento di ultimazione dei lavori privi di titolo grava sul privato, unico soggetto in grado di fornire elementi utili. La verificazione del primo grado è congruamente motivata e non richiede rinnovazione; la dichiarazione della dante causa è inidonea. L’amministrazione non è in grado di verificare la data di realizzazione di tutti gli immobili del territorio.

Sul terzo motivo, le risultanze tecniche dimostrano che il condono n. 66/2000 riguardava lavori di mera ristrutturazione del solo sottotetto, mentre l’ordinanza demolitoria riguarda ampliamenti e sopraelevazioni di incidenza planovolumetrica ben maggiore. Le opere non coincidono.

Sul quarto motivo, il Collegio richiama l’indirizzo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3840 del 2017 e Sez. VI, n. 1393 del 2016: l’ordinanza di demolizione si motiva con il richiamo all’abusività, e la lunga durata dell’opera priva di titolo ne rafforza il carattere abusivo. L’inerzia non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine (Cons. Stato, n. 903/2019; n. 6613/2021).

Sul quinto e sesto motivo, le opere hanno generato un organismo edilizio diverso con variazioni essenziali, con aggravio del carico urbanistico: si applica l’art. 31, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, che non prevede la sanzione pecuniaria in alternativa. Il giudizio di proporzionalità è operato dal legislatore in forza della natura vincolata dell’attività. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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