Vincolo paesaggistico e sanzione a carico del Comune, gli oneri degli operatori (TAR Sardegna n. 302 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è posta a carico del soggetto che ha introdotto il procedimento, ovvero il Comune, e non degli operatori economici indicati a monte. La circostanza che il provvedimento regionale riporti per stralci la delibera comunale di imputazione degli oneri ai privati non ne muta il contenuto dispositivo, né abilita l’Amministrazione regionale ad agire direttamente verso gli operatori. La delibera consiliare che accerta la responsabilità degli operatori e avvia la riscossione della sanzione è atto immediatamente lesivo e, come tale, va impugnata nel termine di decadenza; la sua mancata tempestiva impugnazione rende inammissibili i motivi aggiunti avverso gli atti che ne costituiscono applicazione vincolata.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività estrattiva nel comparto lapideo, impugnava la determinazione n. 893 del 7 agosto 2020 con cui il Servizio regionale di tutela del paesaggio esprimeva parere favorevole all’accertamento di compatibilità richiesto dal Comune per opere abusive in località “Canale Longu” e determinava la sanzione in 351.316,00 euro, pari al maggior importo tra danno arrecato e utile conseguito.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione alle delibere comunali che addossavano agli operatori gli oneri di ripristino e al verbale del Comitato tecnico che aveva rideterminato i confini del vincolo paesaggistico apposto con D.M. 25 gennaio 1968. Resistenti la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero della Cultura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della perimetrazione del vincolo. La tesi della ricorrente — secondo cui la cartografia allegata al decreto escluderebbe l’area di cava, dovendo prevalere la parte descrittiva su quella grafica — è respinta richiamando le precedenti pronunce dello stesso Tribunale. Il Comitato tecnico ha accertato un errore materiale nella cartografia I.G.M., ove la cifra altimetrica di riferimento risultava illeggibile per la sovrapposizione di un segno grafico; ciò giustifica l’applicazione del criterio correttivo previsto dal Protocollo d’Intesa del 22 marzo 2011, che fa salvi i casi di palese errore materiale. Nessuna indebita estensione, dunque, ma mera interpretazione del vincolo preesistente.

Accertata l’applicabilità del D.M. 25 gennaio 1968, il Tribunale ritiene superflue le censure sugli ulteriori vincoli richiamati dalla Regione: il provvedimento è plurimotivato e la sola applicabilità del decreto ministeriale è sufficiente a sorreggere il procedimento seguito.

Sul secondo e terzo motivo del ricorso principale, il Collegio è netto: il dato testuale della determinazione pone l’obbligo di pagamento a carico del solo Comune di Orosei. Il richiamo alla delibera consiliare n. 34 del 2020 non integra il contenuto dispositivo dell’atto regionale. La Regione, quindi, non può agire verso gli operatori per ottenere le somme, e non le spetta alcuna verifica sull’effettivo uso dell’area di deposito da parte della singola impresa.

Il punto focale si sposta sulla lesività della delibera consiliare n. 34 del 2020, che accerta la responsabilità degli operatori e costituisce il titolo per la riscossione. Il Collegio ne afferma la piena attitudine lesiva e respinge la tesi dell’atto endoprocedimentale. La ricorrente l’ha impugnata solo il 30 ottobre 2020, oltre il termine di sessanta giorni dall’art. 29 cod. proc. amm. Da qui la parziale irricevibilità del ricorso principale e l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso un atto di applicazione vincolata della delibera ormai definitiva. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infine respinto nel merito. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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