Accertamento di compatibilità paesaggistica e sanzione a carico del solo Comune (TAR Sardegna n. 301 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, la sanzione pecuniaria è posta a carico del soggetto che ha introdotto il procedimento, individuato nel Comune istante. La circostanza che il provvedimento regionale riporti, a fini meramente descrittivi, le determinazioni comunali di rivalsa verso gli operatori economici non muta il contenuto dispositivo dell’atto e non attribuisce alla Regione alcun potere di pretesa diretta verso i privati. Il provvedimento comunale che accerta la responsabilità degli operatori e avvia la riscossione è autonomamente lesivo e va impugnato nel termine di cui all’art. 29 cod. proc. amm.; la sua mancata tempestiva impugnazione rende inammissibili i motivi aggiunti avverso gli atti che ne costituiscono vincolata applicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore estrattivo, impugnava la determinazione con cui il Servizio regionale di tutela del paesaggio esprimeva parere favorevole all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dal Comune per opere abusive in località “Canale Longu”, determinando in euro 351.316,00 la sanzione. Contestava la sussistenza del vincolo di cui al D.M. 25 gennaio 1968, l’imputazione della sanzione e degli oneri di ripristino, nonché l’estensione del perimetro vincolato operata dal Comitato tecnico.
Con due ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente impugnava la delibera di Giunta che incaricava il Consorzio di settore della rimozione degli sfridi, ponendo i costi a carico delle imprese, e il verbale del Comitato tecnico che ridelimitava il vincolo paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti, legati dalla contestazione del perimetro del vincolo. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, ritiene infondata la tesi secondo cui la cartografia allegata al decreto escluderebbe l’area di cava. L’istruttoria del Comitato tecnico ha documentato un errore materiale nella cartografia I.G.M. pubblicata: la cifra “455” non è correttamente leggibile per la sovrapposizione di un segno grafico, mentre nelle cartografie del 1899 e 1931 la stessa cifra è integralmente leggibile.
Tale rilievo giustifica il ricorso al criterio correttivo del Protocollo d’intesa tra Ministero e Regione, secondo cui la descrizione prevale sulla planimetria “salvo i casi di palese errore materiale”. Il Comitato ha quindi operato una interpretazione ricognitiva del vincolo preesistente, non una sua estensione. L’accertata applicabilità del D.M. 25 gennaio 1968 rende superfluo l’esame degli ulteriori vincoli, trattandosi di provvedimento plurimotivato.
Quanto ai motivi sulla sanzione, il dato testuale del provvedimento è inequivoco nel porre l’obbligo di pagamento a carico del solo Comune, soggetto che ha introdotto il procedimento. La richiesta di fideiussione e il richiamo alla delibera consiliare n. 34/2020 hanno funzione descrittiva e non attribuiscono alla Regione poteri di pretesa verso gli operatori.
Sul primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che la delibera consiliare n. 34/2020 conteneva un autonomo accertamento di responsabilità e costituiva titolo per la riscossione: era dunque immediatamente lesiva e andava impugnata entro il termine di decadenza. Notificata solo il 30 ottobre 2020, l’impugnazione è tardiva. Ne deriva la parziale irricevibilità del ricorso principale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso la delibera di Giunta, vincolata applicazione della precedente. Le censure sull’esecuzione dell’incarico al Consorzio attengono alla fase esecutiva e non integrano vizi di legittimità. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.