Conversione permesso stagionale: non serve la residenza nella provincia del datore (TAR Lombardia n. 3645 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, è subordinata esclusivamente all’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e all’effettiva offerta di un nuovo contratto di lavoro subordinato, dovendo lo straniero dimostrare di possedere i requisiti per il rilascio del permesso. La residenza anagrafica nella provincia in cui è ubicato il datore di lavoro costituisce un requisito estraneo alla previsione normativa e, in quanto tale, inidoneo a precludere la conversione o a legittimare la revoca del nulla osta. Ove l’Amministrazione, dopo il rilascio del nulla osta, intenda rivedere la propria determinazione, deve esercitare il potere di revoca del provvedimento favorevole e non già dichiarare il rigetto dell’istanza, la cui valutazione favorevole è già intervenuta. Costituisce, altresì, inammissibile integrazione postuma della motivazione il riferimento, in sede di relazione amministrativa, a ragioni ostative non emergenti dal provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato allo Sportello unico per l’immigrazione. L’Amministrazione comunicava il nulla osta alla conversione, salvo poi avviare un procedimento volto alla revoca per pretese carenze documentali e per la mancata residenza dell’interessato nell’indirizzo indicato.
Con provvedimento del 17 marzo 2026, l’Amministrazione rigettava la domanda, rilevando esclusivamente che il richiedente non risultava residente nella provincia dell’organo procedente, sulla base del domicilio indicato nel modello Unilav. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, che trattava la causa in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato un difetto di conferenza del potere esercitato: a fronte dell’avvenuto rilascio del nulla osta e della successiva comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, l’Amministrazione avrebbe eventualmente dovuto disporre la revoca del nulla osta, non già la reiezione di una domanda già favorevolmente valutata. La relazione depositata in giudizio, che accennava a pretese discrepanze sulla sistemazione alloggiativa, costituiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, non emergendo tale ragione dal provvedimento impugnato.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’unica ragione ostativa risultante dal provvedimento riguardava la residenza dello straniero, non ubicata nella provincia di riferimento, mentre gli altri rilievi del preavviso di revoca non erano stati riprodotti nell’atto finale. Ha quindi esaminato la censura relativa alla violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività per almeno tre mesi può chiedere la conversione del permesso se gli è offerto un contratto di lavoro subordinato.
Richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, il TAR ha chiarito che l’unica condizione richiesta è l’avvenuta assunzione per almeno tre mesi in occasione dell’ingresso autorizzato, oltre all’effettività del nuovo rapporto di lavoro e al possesso dei requisiti per il rilascio del permesso. Nel caso di specie, tali requisiti non erano in contestazione, tanto che l’Amministrazione aveva rilasciato il nulla osta, mentre la residenza nella provincia costituiva un requisito estraneo alla previsione normativa.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite e oscuramento delle generalità del ricorrente.
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Nota della Redazione
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