Risoluzione del finanziamento collegato e inadempimento del fornitore di manutenzione (ABF Collegio di Milano n. 5163 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito ai consumatori, il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato, ai sensi dell’art. 125-quinquies t.u.b., presuppone la messa in mora del fornitore e la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ. La mancata esecuzione del servizio di manutenzione periodica non legittima la risoluzione del prestito quando il relativo contratto presenta autonomia negoziale rispetto alla vendita del bene e al finanziamento della sola vendita. Anche ipotizzando l’unicità dell’operazione economica, la gravità richiesta dalla norma ricorre solo se l’inadempimento impedisce in modo irreversibile e non altrimenti conseguibile la soddisfazione della pretesa creditoria. Il mancato riscontro alle richieste di intervento non integra tale condizione quando il consumatore dispone di altre forme di garanzia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un contratto di finanziamento per l’acquisto e l’installazione di un depuratore d’acqua, bene legato a un servizio di manutenzione periodica. Deduceva che, dal novembre 2025, il servizio non era più stato eseguito nonostante le richieste documentate, rendendo l’impianto inutilizzabile per l’esaurimento dei filtri. Lo stesso disservizio si era già verificato l’anno precedente, mentre le rate del prestito erano state pagate regolarmente.
Con comunicazione del 19.12.2025 il ricorrente contestava la circostanza al fornitore e alla banca, chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura e del relativo finanziamento. L’intermediario riscontrava negativamente, sostenendo la separazione dei contratti. Il ricorrente invocava quindi l’art. 125-quinquies t.u.b. e chiedeva la risoluzione del finanziamento, la sospensione dei pagamenti e la restituzione del bene. L’intermediario si costituiva, eccependo che la manutenzione rientrava nell’assistenza post-vendita di competenza del venditore e che difettavano la prova dell’inadempimento e i requisiti della messa in mora.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la domanda nell’ambito dell’art. 125-quinquies t.u.b., che riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di finanziamento collegato al ricorrere di due condizioni: la messa in mora del fornitore e la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ.
Quanto al primo requisito, la comunicazione del 19.12.2025, inviata anche in copia all’intermediario, non intimava alcun immediato adempimento né fissava un termine. Il ricorrente si limitava a dichiarare la risoluzione immediata del contratto per grave e reiterato inadempimento. Tale missiva non contiene quindi i requisiti della diffida ad adempiere dell’art. 1454 cod. civ., necessari per provocare l’adempimento o lo scioglimento automatico del rapporto e, in ragione del collegamento negoziale, l’accertamento del diritto alla risoluzione del contratto di credito, come già affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 9747/2024.
Il Collegio precisa però che, anche ammettendo l’idoneità della comunicazione, resta indispensabile la verifica dell’inadempimento di non scarsa importanza. Dalla documentazione emerge un contratto di acquisto del depuratore da € 5.364,00, finanziato con un prestito al consumo di € 5.000,00, e un separato modulo di manutenzione programmata con dieci interventi al costo di € 80,00 ciascuno.
Rispetto a tale assetto, il Collegio ritiene dubbia la sussistenza del collegamento negoziale tra manutenzione e fornitura, preferendo l’interpretazione che sottolinea l’autonomia dei due negozi: da un lato l’acquisto dell’apparecchio, dall’altro il servizio di assistenza con interventi programmati. La clausola che considera adempiuto il contratto solo dopo dieci interventi riguarda il solo contratto di manutenzione e ne conferma l’autonomia. Poiché le doglianze investono esclusivamente quest’ultimo, nessuna conseguenza può riflettersi sul prestito, causalmente collegato alla sola vendita.
La conclusione non muta neppure ipotizzando l’unicità dell’operazione economica. La gravità dell’inadempimento può ritenersi tale solo se la mancata esecuzione impedisce al creditore, in maniera irreversibile e non altrimenti conseguibile, di vedere soddisfatta la propria pretesa; evenienza esclusa, poiché il cliente avrebbe potuto attivare altre forme di garanzia o ottenere la manutenzione a spese del fornitore. La clausola sui dieci interventi non legittima quindi lo scioglimento per la mancata esecuzione di un solo intervento. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1454 c.c. – Diffida ad adempiere
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore