Vittima del dovere: benefici pensionistici non riconosciuti in ottemperanza (TAR Puglia n. 214 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può riconoscere benefici non compresi nel titolo esecutivo, nemmeno ove la relativa pretesa sia astrattamente fondata. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e delimita il perimetro dell’esecuzione. La sentenza ottemperanda che individui in modo determinato i diritti patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti preclude l’estensione a ulteriori prestazioni. La pretesa all’equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere, ai fini di un beneficio previdenziale non attribuito dal titolo, va fatta valere con autonoma azione di cognizione davanti al giudice ordinario. Il rimedio dell’ottemperanza opera solo di fronte a un potere amministrativo ancora in fieri e non a fronte di un giudicato che definisce la lite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3562/2018 del 29.10.2018 passata in giudicato, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con attribuzione dei benefici economici e personali previsti dalla legge n. 106/2004. Tali benefici erano già stati erogati dall’Amministrazione.

L’istante ha poi chiesto al Ministero della Giustizia un ulteriore beneficio, consistente nel riconoscimento figurativo di dieci anni ai fini pensionistici, previsto per le vittime del terrorismo e ritenuto applicabile in forza dell’equiparazione con le vittime del dovere. Con nota prot. n. 37790 del 29.5.2024 il Ministero ha negato il beneficio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’attuazione integrale del giudicato e, ove necessario, la declaratoria di nullità della nota ministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, muovendo dalla delimitazione del perimetro del giudicato. La sentenza ottemperanda individua chiaramente, e non a titolo esemplificativo, i singoli benefici spettanti al riconoscimento della condizione di vittima del dovere. Riconoscere in questa sede il beneficio pensionistico ulteriore comporterebbe una violazione del principio del giudicato e dei profili di copertura del dedotto e deducibile.

I rilievi in diritto del ricorrente, pur astrattamente condivisibili, andavano svolti nel giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario, ovvero con separata azione volta all’accertamento dell’equiparazione. Il TAR ha qualificato come inconferenti i precedenti del giudice amministrativo richiamati dalla difesa: in quei casi le sentenze civili oggetto di ottemperanza avevano già riconosciuto l’equiparazione, oppure avevano espressamente attribuito un diritto patrimoniale poi non elargito o erogato in misura inferiore, rendendo necessario il rimedio ex art. 112 c.p.a. (viene richiamato il punto 10.3 della TAR Venezia n. 1448/2024 e il primo capoverso della Cons. Stato n. 6156/2013).

Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura elastica del rimedio dell’ottemperanza, che può incidere sul giudicato in presenza di sopravvenienze (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2016). Tale rimedio ha senso solo di fronte a un’attività amministrativa e alla riedizione del potere, costantemente in fieri e sensibile alle modifiche della realtà. Nel caso di specie la sentenza ottemperanda si pone come punto finale della lite, avendo riconosciuto un numero definito di diritti ricollegati all’accertamento dello status.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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