Silenzio assenso sul permesso di costruire convenzionato e obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 213 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è ammissibile anche quando la normativa di settore contempli un’ipotesi di silenzio significativo, tutte le volte in cui il titolo espresso sia necessario o utile a fini di certezza, ovvero quando, per la specificità del caso, non sia predicabile la formazione del provvedimento tacito. Non si forma alcun silenzio assenso in presenza di una istanza di permesso di costruire convenzionato, poiché la natura convenzionata del titolo è incompatibile con la fictio iuris del provvedimento tacito, né quando emergano ragioni ostative alla formazione dell’assenso tacito, come la difformità dell’intervento rispetto alle previsioni urbanistiche. Sussiste pertanto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere con atto espresso secondo il principio generale dell’art. 2 legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un suolo inserito nel piano di lottizzazione della maglia omogenea “C6 – Aree per la residenza stagionale”, approvato con delibera consiliare n. 45 del 10.10.2016, presentava in data 30.5.2023 al SUE del Comune di Terlizzi richiesta di rilascio del permesso di costruire convenzionato per l’edificazione del predetto suolo.
In assenza di risposta, l’interessata diffidava l’ente con nota del 21.6.2024 ad adottare un provvedimento espresso. Riceveva poi il preavviso di diniego del 7.11.2024, seguito dalle controdeduzioni del difensore del 13.11.2024, ma non otteneva né il preannunciato diniego né altro provvedimento. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con determinazione espressa e motivata, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990. L’ente, regolarmente citato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di ammissibilità, rilevando che non è ostativa allo scrutinio nel merito la circostanza che la normativa di settore contempli un’ipotesi di silenzio significativo in presenza di un’istanza per il rilascio del titolo edilizio e del comportamento inerte dell’amministrazione. Richiamando l’insegnamento giurisprudenziale invocato dalla difesa, il Tribunale conferma che l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile anche in ipotesi di silenzio significativo quando il titolo espresso risulti necessario o utile a fini di certezza.
Il Collegio verifica quindi se, nella specie, sia predicabile la formazione del provvedimento tacito, escludendolo sulla base di plurime evidenze. Anzitutto la stessa ricorrente non rappresenta la formazione di un titolo tacito di assenso. In secondo luogo, il preavviso di diniego enuncia ragioni ostative riconducibili al difetto di documentazione per ritenere completa l’istanza.
A ciò si aggiunge il rilievo sostanziale contenuto nella nota dell’ente, secondo cui l’area ricade in zona tipizzata dal vigente PRG come “C6 — Residenza Stagionale”, su cui risulta approvato il piano di lottizzazione di iniziativa privata, e l’intervento proposto non risulta conforme a tale piano. A fronte di un siffatto elemento di difformità urbanistica, per giunta proveniente dalla stessa ricorrente, deve escludersi l’intervenuta formazione del titolo tacito, come affermato da Consiglio di Stato sez. IV, 22.05.2024, n. 4552.
Il Tribunale rileva infine che la mancata formazione del silenzio assenso discende anche dalla natura convenzionata del titolo richiesto, incompatibile con la fictio iuris del provvedimento tacito. Sussiste pertanto l’obbligo dell’ente, secondo il principio generale dell’art. 2 legge n. 241/1990, di provvedere con atto espresso.
Il ricorso è accolto e viene ordinato al Comune di provvedere sull’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla notificazione se anteriore, disponendosi la comunicazione anche in assenza di costituzione. È accolta altresì la domanda di nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’ente con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nell’ulteriore termine di 30 giorni. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della vicenda e delle sostanziali ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Nota della Redazione
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