Condanna al pagamento e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Lazio n. 10162 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la regolare formazione del giudicato e la sua notificazione nelle forme prescritte, non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, ma deve limitarsi a verificare l’eventuale inadempimento dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la condanna all’ottemperanza costituisce esito doveroso, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La mancata esecuzione del giudicato in materia di Carta elettronica del docente, determinando la necessità di instaurare un nuovo giudizio, integra una situazione di criticità che legittima l’invio degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva innanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cinquecento euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Lamentando la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando una memoria di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Preliminarmente, accerta che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione resistente nelle forme di legge. Risulta altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento, il TAR ritiene che la pretesa debba essere accolta. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono, infatti, sindacabili in sede di ottemperanza.

Il Collegio dichiara, pertanto, l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà alla esecuzione nel termine di ulteriori sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente.

Non sussistono invece i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza, su istanza di parte. Il Collegio, considerato il numero rilevante di ricorsi analoghi, determinato dalla persistente inerzia dell’amministrazione, dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro ottocento oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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