Illegittima la deviazione dall’indirizzo del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 14803 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di decisività, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione delle norme sul rito applicabile al giudizio di rinvio senza dedurre alcuna concreta violazione del contraddittorio o compressione del diritto di difesa derivante dall’erronea applicazione. È altresì inammissibile il motivo che non colga l’esatta ratio decidendi del provvedimento impugnato o che prospetti questioni di fatto non risultanti da esso senza indicare il luogo in cui sono state sollevate nei gradi di merito. L’individuazione del perimetro del giudicato interno, conseguente all’accoglimento di un motivo di ricorso e all’assorbimento degli altri, costituisce attività corretta del giudice di rinvio, il quale non può riesaminare temi non devoluti.
Il Fatto
In sede di rinvio, a seguito della cassazione di una precedente sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, gli espropriati chiedevano che l’indennità per un terreno destinato a viabilità fosse determinata in base al valore venale del fondo e alle sue possibili utilizzazioni intermedie. La Corte territoriale, rinnovata la consulenza tecnica, rideterminava l’indennizzo ma escludeva che il suolo potesse essere considerato edificabile o alienato unitamente a lotti fronteggianti per l’uso come parcheggi.
Avverso tale ordinanza gli espropriati proponevano un secondo ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando la violazione delle norme sul rito applicabile e dei limiti del giudizio di rinvio. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la questione relativa all’applicabilità del d.lgs. n. 150/2011 al giudizio di rinvio non era decisiva, in quanto tale giudizio aveva natura prosecutoria della causa iniziata prima dell’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, i ricorrenti non avevano dedotto alcuna concreta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa che potesse derivare dall’eventuale applicazione della nuova disciplina, né tale violazione emergeva dallo svolgimento della fase rescissoria, svoltasi con citazione e con la rinnovazione della c.t.u.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano colto l’esatta ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la quale aveva correttamente individuato il perimetro del giudicato formatosi a seguito della sentenza di cassazione. L’accoglimento del primo motivo di quel ricorso, relativo alla quantificazione dell’indennizzo, non aveva investito la natura non edificabile del suolo, che era stata data per assunta dagli stessi ricorrenti. I motivi assorbiti, concernenti l’indennità di occupazione e le spese, erano stati ridecisi dal giudice del rinvio.
Quanto alla lamentata omissione di un utilizzo intermedio del fondo, la Corte ha osservato che si trattava di una questione di puro fatto, non emergente dall’ordinanza impugnata e non supportata dall’indicazione del luogo in cui era stata formulata, come imposto dal canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Infine, la Corte ha stigmatizzato la citazione capziosa di un passaggio motivazionale dell’ordinanza, avvenuta omettendo parti del testo e stravolgendone il significato. Ha precisato che la questione della natura conformativa del vincolo era preclusa dal giudicato e che, comunque, la valutazione del giudice di merito, basata sul prudente apprezzamento delle prove, non era sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato, pertanto, il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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