Ricorso straordinario, pareri e decreto decisorio non impugnabili davanti al TAR (Cons. Stato n. 2390 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso straordinario la richiesta di riesame e i pareri resi dal Consiglio di Stato costituiscono atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività e come tali non impugnabili davanti al giudice amministrativo. Il decreto decisorio è impugnabile dalle parti del procedimento giustiziale, in forza del principio di alternatività dei rimedi, unicamente per i vizi di forma o di procedimento propri, cioè intervenuti dopo il parere, e non per il merito della decisione. Una volta esperita la scelta del rimedio alternativo, resta preclusa alle parti la proposizione di un nuovo ricorso giurisdizionale anche ove si assuma la presenza di un errore revocatorio del parere. Il decreto reso in esito a revocazione, ancorché non assistito dal giudicato, è immutabile e incontestabile, con stabilità simile al giudicato, e preclude l’esame in sede giurisdizionale di ogni vizio sostanziale o procedurale degli atti prodromici. È infine inammissibile la revocazione della revocazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, cod. proc. amm., né tale preclusione può essere elusa attraverso l’impugnazione del parere reso in revocazione.
Il Fatto
Un primo dirigente della Polizia di Stato, collocato in quiescenza, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego opposto dal Questore alla corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito negli anni 2009, 2010 e 2011. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si esprimeva per l’accoglimento con parere reso sull’Affare n. 7730/2012.
Il Ministero dell’Interno chiedeva quindi il riesame del parere, deducendo un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il Consiglio di Stato, con parere n. 918/2014, riteneva ammissibile la richiesta e revocava il precedente parere, disponendo istruttoria; con successivo parere n. 741/2015 rideterminava il merito, e il ricorso straordinario veniva deciso con D.P.R. del 5 maggio 2015. Il TAR Lazio, con sentenza n. 15541/2024, accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti revocatori e annullando per invalidità derivata il decreto decisorio. Il Ministero propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto del ricorso straordinario, oggi disciplinato anche dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, che ne ha mutato la denominazione e ne ha previsto la proposizione al Presidente del Consiglio di Stato. Richiamate le fonti succedutesi nel tempo, il Consiglio di Stato qualifica il rimedio come rimedio giustiziale alternativo al ricorso al TAR, nel quale la decisione della lite spetta sostanzialmente all’organo di consulenza in funzione di autorità terza e imparziale.
La Corte richiama il mutamento di impostazione intervenuto con Adunanza plenaria n. 11 del 2024, che ha riconsiderato la natura amministrativa del ricorso straordinario, qualificandolo come rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali. Il decreto presidenziale è atto dell’amministrazione, ma non di amministrazione attiva, ed è assistito dai caratteri della irretrattabilità e della incontestabilità esterna. Secondo il Collegio la prima esclude il ritiro in autotutela del decreto decisorio; la seconda si traduce nella inammissibilità dell’impugnativa del decreto davanti al giudice amministrativo da parte del ricorrente per ogni ordine di vizio e da parte dei controinteressati ritualmente evocati per i vizi di sostanza, sempre, e di forma, purché precedenti alla resa del parere.
Su questa base il Collegio ritiene fondata la censura di inammissibilità. La richiesta di riesame e i pareri resi nel procedimento di ricorso straordinario sono atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili perché privi di autonoma lesività. Il decreto decisorio, in forza del principio di alternatività e della scelta operata dalle parti, è impugnabile soltanto per vizi procedurali o formali propri, intervenuti dopo il parere. La regola dell’alternatività, sancita dall’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, risponde a una ratio di tutela della giurisdizione, volta a evitare due decisioni contrastanti sulla medesima controversia, e opera anche quando vi sia identità del bene della vita.
Avendo l’appellato scelto il rimedio straordinario, gli resta preclusa la possibilità di impugnare il medesimo provvedimento davanti al TAR e di ridiscutere in sede giurisdizionale la decisione giustiziale resa in revocazione. Il decreto, ancorché non passato in giudicato, diventa immutabile e incontestabile, con stabilità simile al giudicato. Trattandosi inoltre di decisione rescissoria, è escluso il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm., poiché la revocazione della revocazione non è ammessa ai sensi dell’art. 107, comma 2, cod. proc. amm., e l’impugnazione del parere reso in revocazione avrebbe carattere elusivo dell’alternatività.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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