Appello avverso sentenze di ottemperanza, termine dimidiato di tre mesi (Cons. Stato n. 9036 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
All’appello proposto avverso le sentenze emesse dal giudice dell’ottemperanza si applica il termine dimidiato di tre mesi decorrente dal deposito della sentenza, in forza del combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, cod. proc. amm. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. estende alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali del giudice dell’ottemperanza le disposizioni del Titolo, mentre il comma 9 richiama i termini del Libro III; l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. dimezza tutti i termini processuali nei giudizi di ottemperanza di cui al comma 2, lettera d). La regola vale anche per i reclami avverso gli atti del commissario ad acta, che costituiscono parte integrante del giudizio di ottemperanza. Ne consegue l’irricevibilità dell’appello notificato oltre il termine triennale ridotto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del T.a.r. Abruzzo del 2014, la condanna dell’ANAS al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione e trasformazione di un proprio terreno destinato alla realizzazione di una strada. La sentenza, passata in giudicato, fissava i criteri di liquidazione per indennità di esproprio, indennità di occupazione e danno da distruzione di alcuni manufatti.

A fronte dell’inadempienza dell’ANAS, la società promuoveva giudizio di ottemperanza. Nominato un commissario ad acta, questi liquidava le somme con più provvedimenti, l’ultimo dei quali, del 9 giugno 2023, illustrava i criteri seguiti. Il T.a.r. respingeva il reclamo proposto avverso tale provvedimento, ritenendolo in parte meramente confermativo e comunque legittimo. La società ha quindi appellato la sentenza di rigetto.

La Motivazione della Corte

L’ANAS e l’Agenzia del demanio hanno eccepito in via preliminare l’irricevibilità dell’appello, per essere stato notificato oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine dimidiato proprio del giudizio di ottemperanza. La Sezione ritiene fondata l’eccezione e la accoglie, assorbendo ogni ulteriore questione.

Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, cod. proc. amm., già interpretato da C.d.S. sez. IV n. 11223 del 2022 e sez. VI n. 2706 del 2016. Il comma 8 dell’art. 114 estende ai provvedimenti giurisdizionali del giudice dell’ottemperanza le disposizioni del Titolo; il comma 9 richiama i termini del Libro III; l’art. 87, comma 3, dimezza tutti i termini processuali nei giudizi di ottemperanza, espressamente contemplati dal comma 2, lettera d).

La Sezione respinge la tesi dell’appellante secondo cui la dimidiazione non opererebbe nei giudizi di reclamo avverso gli atti del commissario. Tali reclami costituiscono parte integrante del giudizio di ottemperanza e non vi è ragione per escluderli dall’ambito applicativo delle norme che lo regolano.

La conseguenza è l’irricevibilità dell’appello, notificato il 18 aprile 2024 a fronte di una sentenza depositata il precedente 20 ottobre 2023. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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